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Sentenza — n. 41963/2023 — snpen Generato dall'IA

Court rules Florence supervision judge has jurisdiction over fine conversion based on defendant's residence, not detention location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court resolved a jurisdictional conflict between two supervision judges regarding the conversion of a monetary fine. The defendant, Paolo Pieri, was free at the time of the request and resided in Pistoia, though he was detained in Caserta; the Caserta judge claimed jurisdiction based on his detention location. The court held that for free defendants, jurisdiction is determined by residence under specific statutes, not the place of detention, thereby affirming the competence of the Florence judge.

Regesto Legislator

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Art. 660 comma 2 c.p.p.; Art. 107 legge 689/1981; Art. 677 comma 2 c.p.p.: In proceedings for the conversion of monetary fines, jurisdiction belongs to the supervision judge of the defendant's place of residence when the individual is not detained.

Parole chiave

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conversion of monetary fines jurisdictional conflict place of residence supervision judge competence detention location rule commutazione della pena pecuniaria pena detentiva sostitutiva cambiamento di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 660 comma 2 c.p.p.
Stando alla risalente, ma mai rivisitata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nell'ordinanza che solleva il conflitto, la competenza a provvedere in tema di conversione di pene pecuniarie è riservata, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod.
Art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689
pen., al Magistrato di sorveglianza; allorquando il procedimento riguardi soggetti liberi, viene in rilievo il criterio rappresentato dalla residenza del condannato, ex art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 677 comma 2 c.p.p.
689, norme speciali rispetto all'art. 677, comma 2, cod.
Art. 210 disp. att. c.p.p.
«In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp.
artt. 210 disp. att. cod. proc. pen
Il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, riassuntivannente, ha fondato l'ordinanza mediante la quale ha sollevato il conflitto sui seguenti elementi: - gli artt. 210 disp. att. cod. proc. pen.
art. 677 cod. proc. pen
Ciò in quanto l'art. 677 cod. proc. pen., laddove detta la disciplina da applicare per la determinazione della competenza territoriale, fa salva la possibile applicazione di differenti criteri dettati dalla legge, utilizzabilli nel caso in cui l'interessato non sia recluso o internato (si veda Sez.
art. 210 disp. att. cod. proc. pen
«In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp. att. cod. proc. pen.
art. 660 cod. proc. pen
Stando alla risalente, ma mai rivisitata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nell'ordinanza che solleva il conflitto, la competenza a provvedere in tema di conversione di pene pecuniarie è riservata, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2196 del 10/04/1995
pen., laddove detta la disciplina da applicare per la determinazione della competenza territoriale, fa salva la possibile applicazione di differenti criteri dettati dalla legge, utilizzabilli nel caso in cui l'interessato non sia recluso o internato (si veda Sez. 1, n. 2196 del 10/04/1995, Toledo, Rv.
Sez. 1, n. 4862 del 30/11/1992
689, che individuano la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni sostitutive mediante il criterio del luogo di residenza del condannato»; così anche Sez. 1, n. 4862 del 30/11/1992, dep.
Sez. 1, n. 1346 del 21/03/1994
pen.»; si vedano, altresì, Sez. 1, n. 1346 del 21/03/1994, Rv.
Sez. 1, nn. 1352/94, 1351/94, 1349/94, 1348/94
197347 e SeZ. 1, nn. 1352/94, 1351/94, 1349/94, 1348/94, non massimate, giustamente richiamate dal Procuratore generale in sede di requisitoria).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD. SORVEGLIANZA SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di: GIUD. SORVEGLIANZA FIRENZEcon l'ordinanza del 01/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LAN NA; lette le conclusioni dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze t

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero, in data 02/11/2018, ha chiesto per Paolo Pieri, soggetto condannato alla pena di euro 8.100,00 di multa, con sentenza del Tribunale di Pistoia del 23/09/2008 (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Firenze il 19/05/2009 e passata in giudicato il 04/07/2009), la conversione di tale pena pecuniaria in lavoro sostitutivo. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con provvedimento del 28/11/2018, ha declinato la propria competenza ed ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, per essere il Pieri detenuto - sin dall'anno 2014 - presso l'istituto penitenziario di Carinola, ricadente nel circondario di quel Tribunale. 1.1.

Con ordinanza del 01/03/2023, il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo di competenza. 1.2. Il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, riassuntivannente, ha fondato l'ordinanza mediante la quale ha sollevato il conflitto sui seguenti elementi: - gli artt. 210 disp. att. cod. proc. pen. e 108 legge 24 novembre 1981, n. 689, norme speciali rispetto all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., individuano la competenza territoriale - in materia di sanzioni sostitutive - del Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza anagrafica del condannato; - il condannato, al momento della presentazione dell'istanza, era libero, essendo stato scarcerato il 23/04/2017, per espiazione pena, dalla Casa circondariale di Sollicciano in Firenze; - Pieri aveva indicato - all'atto della scarcerazione - il domicilio di Lamporecchio, Comune ubicato in provincia di Pistoia, alla via Giovanni Amendola n. 105; - il dettato dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., laddove è disciplinata la distribuzione della competenza territoriale, attribuita al «tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento» riguarda evidentemente solo i soggetti che - in tali momenti specifici - si trovino detenuti.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze.4

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza di Firenze.

2. Stando alla risalente, ma mai rivisitata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nell'ordinanza che solleva il conflitto, la competenza a provvedere in tema di conversione di pene pecuniarie è riservata, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., al Magistrato di sorveglianza; allorquando il procedimento riguardi soggetti liberi, viene in rilievo il criterio rappresentato dalla residenza del condannato, ex art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689. Ciò in quanto l'art. 677 cod. proc. pen., laddove detta la disciplina da applicare per la determinazione della competenza territoriale, fa salva la possibile applicazione di differenti criteri dettati dalla legge, utilizzabilli nel caso in cui l'interessato non sia recluso o internato (si veda Sez. 1, n. 2196 del 10/04/1995, Toledo, Rv. 201275, a mente della quale:

«In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. devono continuare ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, gli artt. 62 e 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, che individuano la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni sostitutive mediante il criterio del luogo di residenza del condannato»; così anche Sez. 1, n. 4862 del 30/11/1992, dep. 1993, iankovic, Rv. 192695, secondo cui: «La specifica previsione di regole sulla competenza per territorio contenuta negli artt. 62 e 66 della legge n. 689 del 1981 esclude l'applicabilità, in tema di conversione di sanzioni sostitutive, dell'art. 677 comma secondo cod. proc. pen.»; si vedano, altresì, Sez. 1, n. 1346 del 21/03/1994, Rv. 197347 e SeZ. 1, nn. 1352/94, 1351/94, 1349/94, 1348/94, non massimate, giustamente richiamate dal Procuratore generale in sede di requisitoria).

3. La competenza a provvedere - quanto alla conversione di pene pecuniarie - spetta quindi, sotto il profilo funzionale, al Magistrato di sorveglianza, in forza dell'art. 660 cod. proc. pen.; quanto all'individuazione della competenza territoriale, deve farsi primariamente riferimento al criterio geografico della residenza, ai sensi dall'art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.4. Il provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, si fonda sul presupposto dello stato di detenzione di Pieri nella casa circondariale di Carinola, Comune sito nella provincia di Caserta. Tale dato, però, si rivela documentalmente superato, risultando per tabulas il condannato domiciliato in Pistoia.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmette