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Sentenza — n. 41952/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order execution, ruling procedural bars preclude challenging prior judgment validity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pawel Andrzej Wasik against the execution of his expulsion order. The lower court correctly held that the defendant's prior expulsion, which should have rendered the criminal action inadmissible, could not be raised in execution proceedings once the original judgment became final. The court explained that execution judges are limited to verifying the formal validity of the title and that any procedural defects from the initial trial must be challenged through specific remedies available to absent defendants, such as requesting the return of the time limit for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 3-quater d.lgs. n. 286/1998; Art. 616 c.p.p.: The execution of an expulsion order constitutes a subsequent cause of inadmissibility for criminal prosecution, yet such causes cannot be invoked in execution proceedings once the original judgment has become final and binding.

Parole chiave

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expulsion order execution subsequent inadmissibility final judgment res judicata criminal procedure preclusion absent defendant remedies formal title validity Italian immigration law espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 3-quater d.lgs. n. 286 del 1998
La sentenza, infatti, era stata emessa nei confronti di imputato che, per essere stato espulso dal territorio dello Stato prima del decreto di citazione diretta a giudizio, avrebbe dovuto beneficare della disposizione di cui all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs.
Art. 175 cod. proc. pen.
In alternativa, l'imputato, a suo tempo dichiarato contumace, avrebbe dovuto chiedere la restituzione nel temine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente all'entrata in vigore della disciplina sull'assenza.
Art. 670 cod. proc. pen.
Art. 161 comma primo cod. proc. pen.
670, questione sul titolo esecutivo per omessa notifica dell'estratto contumaciale, la cui invalidità, anche per derivazione da nullità inerenti il verbale di identificazione e di elezione di domicilio di cui all'art. 161, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 175 cod. proc. pen
In alternativa, l'imputato, a suo tempo dichiarato contumace, avrebbe dovuto chiedere la restituzione nel temine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41095 del 04/07/2014
286 del 1998, come una causa sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale (Sez. 1, n. 41095 del 04/07/2014, P.G.
Sez. 5, n. 30929 del 09/03/2016
260370 - 01; Sez. 5, n. 30929 del 09/03/2016„ P.M.
Sez. 5, n. 26519 del 07/05/2021
267697 - 01; Sez. 5, n. 26519 del 07/05/2021, K., Rv.
Sez. 1, 7 giugno 2006, Criaco
Le cause di improcedibilità dell'azione penale, tuttavia, una volta formatosi il giudicato, non possono essere fatte valere in sede esecutiva (Sez. 1, 7 giugno 2006, Criaco Rv.
Sez. U del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric
Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini
pen., verificatesi nel giudizio di cognizione, non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato (Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv.
Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, Fernandez Garrido
269228 - 01; Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, Fernandez Garrido, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WASIK PAWEL ANDRZEJ nato il 24/01/1982 avverso l'ordinanza del 14/01/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG PIERLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza con cui Pawel Andrzej Wasik aveva chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione della pena di anni 2 mesi 11 e giorni 28 di reclusione, inflittagli con sentenza/ in data 10 novembre 2011 sul presupposto che il titolo non fosse divenuto irrevocabile. La sentenza, infatti, era stata emessa nei confronti di imputato che, per essere stato espulso dal territorio dello Stato prima del decreto di citazione diretta a giudizio, avrebbe dovuto beneficare della disposizione di cui all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede l'improcedibilità dell'azione penale.

A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione osserva che la sopravvenuta condizione di non procedibilità dell'azione penale, per quanto documentata, non è rilevante. La dedotta causa di proscioglimento poteva essere fatta valere solo in sede di cognizione o informando dell'intervenuta espulsione il giudice procedente nel corso del primo grado del giudizio o in sede di impugnazione. In alternativa, l'imputato, a suo tempo dichiarato contumace, avrebbe dovuto chiedere la restituzione nel temine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente all'entrata in vigore della disciplina sull'assenza.

2. Ricorre Pawel Andrzej Wasik sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 che nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente considerato il condannato a conoscenza della pendenza del procedimento, nonostante risultasse informato soltanto di atti relativi ad "una fase preliminare" e nonostante fosse assisto da un difensore di fiducia con il quale non aveva instaurato un rapporto fiduciario effettivo. In siffatta situazione Wasik, a prescindere dalla produzione in sede dibattimentale del decreto di espulsione, non doveva essere processato ab initio posto che la causa di improcedibilità prevista all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere accertata di ufficio e, in ogni caso, l'espulsione può essere eseguita solo previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che, pertanto, ne viene necessariamente a conoscenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato perché propone censure infondate.

1. È pacifico che l'esecuzione dell'ordine d'i espulsione opera, a mente dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, come una causa sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale (Sez. 1, n. 41095 del 04/07/2014, P.G. in proc. Dragan, Rv. 260370 - 01; Sez. 5, n. 30929 del 09/03/2016„ P.M. in proc. Teri, Rv. 267697 - 01; Sez. 5, n. 26519 del 07/05/2021, K., Rv. 281681 01). Le cause di improcedibilità dell'azione penale, tuttavia, una volta formatosi il giudicato, non possono essere fatte valere in sede esecutiva (Sez. 1, 7 giugno 2006, Criaco Rv. 235085 - 01).

E ciò perché in sede di esecuzione è preclusa la deduzione di questioni concernenti la fase di cognizione - proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria - dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può attribuire alcun rilievo ad eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla "regolarità formale e sostanziale del titolo" su cui si fonda l'intrapresa esecuzione (Sez.

U del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01.

2. Come correttamente osservato dal Tribunale, il condannato in contumacia ha a sua disposizione, in presenza delle condizioni normativamente previste, specifici strumenti per ottenere l'inefficacia del titolo illegittimamente ritenuto irrevocabile . Oltre ad essere legittimato a chiedere la restituzione del termine per impugnare a mente dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo applicabile, rettone temporis, al processo contumaciale, può legittimamente proporre, ai sensi dell'art. 670, questione sul titolo esecutivo per omessa notifica dell'estratto contumaciale, la cui invalidità, anche per derivazione da nullità inerenti il verbale di identificazione e di elezione di domicilio di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., verificatesi nel giudizio di cognizione, non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato (Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228 - 01; Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, Fernandez Garrido, Rv. 264638 - 01).

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 28 giu