Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest after appellate court corrected the sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost interest after the appellate court corrected the sentence via a material error provision. The appellant had challenged an order increasing the penalty for a crime already declared extinguished by prescription in a prior judgment. The court ruled that the subsequent correction of the sentence satisfied the appellant's original goal, rendering the appeal unnecessary and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: The loss of interest in an appeal due to a subsequent correction of the sentence by the appellate court constitutes a ground for inadmissibility that prevails over a concurrent waiver of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE GIANLUCA (RINUNCIANTE) nato a FERRARA il 02/01/1968 avverso l'ordinanza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento della pena di mesi sei di reclusione, con rideterminazione della pena per i reati ritenuti avvinti dalla continuazione nella misura totale di anni quattro di reclusione.RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Gianluca Falcone, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze (1. Corte d'appello di Milano in data 20/05/2019;
2. Corte d'appello di Brescia in data 03/07/2020), e, riconosciuto più grave il reato giudicato con la prima sentenza, che aveva condannato il Falcone alla pena di tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 216 legge Fall, rideterminava in anni uno e mesi sei la pena in aumento stabilita per i reati giudicati con la seconda sentenza (e precisamente anni uno di reclusione per gli addebiti fallimentari e mesi sei per la violazione fiscale). 2.Avverso l'ordinanza indicata, Gianluca Falcone ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. Daniela Serughetti, denunciando come unico motivo la violazione di legge: la Corte d'appello, nell'impugnata ordinanza, ha infatti operato un aumento per la continuazione in relazione a reato (la violazione fiscale di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000) che era già stato dichiarato estinto per prescrizione dalla medesima sentenza posta in continuazione emessa dalla Corte d'appello di Brescia in data 03/07/2020.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Pietro Molino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento della pena di mesi sei di reclusione, con rideterminazione della pena per i reati ritenuti avvinti dalla continuazione nella misura totale di anni quattro di reclusione.
4. Con successiva memoria il Falcone ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto la Corte d'appello di Milano, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, aveva provveduto ad emendare il provvedimento impugnato rideterminando la pena stabilita in aumento per la continuazione con il reato sub 2) in anni 1 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Al riguardo occorre rilevare che, a seguito dell'emissione, da parte della Corte d'appello di Milano, di provvedimento di correzione di errore materiale che ha rideterminato la complessiva pena stabilita per i reati ritenuti avvinti dalla continuazione in anni quattro di reclusione, è venuto meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01).
3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'int