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Sentenza — n. 40282/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls probation denial due to factual misrepresentation and ignored positive recidivism factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower tribunal's order denying home detention for the convicted defendant, Mirko Mastropietro, while declaring the remainder of the appeal inadmissible. Although the lower court rejected the request citing a lack of critical revision and negative criminal history, the cassation court found the tribunal had mischaracterized the suitability of the defendant's residence and overlooked significant positive factors, including the long time elapsed since the crime and the absence of new convictions. Consequently, the decision was sent back to the tribunal of surveillance to re-evaluate the request with corrected factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 177 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.: When a lower court denies alternative measures to detention based on a lack of critical revision, it must positively demonstrate the risk of recidivism; if the court misrepresents the suitability of the residence or ignores favorable circumstances like the passage of time and lack of new convictions, the decision must be annulled.

Parole chiave

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alternative measures to detention home detention denial critical revision requirement recidivism assessment factual misrepresentation suspension of execution probation suitability controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 177 c.p.p.
Art. 178 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021
Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013
Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv.
Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000
255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROPIETRO MIRKO nato a La Spezia il 17/06/1982 avverso l'ordinanza emessa in data 19/10/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, presentate nell'interesse di Mirko Mastropietro, relativamente alla pena di anni uno e mesi undici, giorni ventinove di reclusione, irrogata con condanna per il reato di furto tentato pluriaggravato, commesso all'interno di un esercizio commerciale. Il Tribunale ha ritenuto la totale assenza di revisione critica verso il proprio agito, ha valorizzato, in chiave negativa, i precedenti penali e le pendenze per porto di arma e danneggiamento, nonché per ricettazione e contraffazione, elementi dai quali ha ritenuto di non poter ricavarsi alcuna volontà di riadattamento sociale. Si sottolinea, inoltre, l'assenza di rimeditazione delle proprie scelte di vita e si rimarca, poi, che l'istante non svolge alcuna stabile e certa attività lavorativa. Infine, si valorizza l'incerta disponibilità, all'attualità, dell'abitazione indicata, sita in La Spezia, alla via Carso.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo dei difensori, A. Tavernelli e A. Silvestri, impugnando soltanto il diniego della ' misura alternativa della detenzione domiciliare, deducendo la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura. Si evidenzia che la novella legislativa di cui alla cd. svuota carceri ha la ratio di evitare che il soggetto condannato entri in istituto di pena, potendo accedere a una misura alternativa alla detenzione senza particolari accertamenti. Si confuta il diniego della misura, indicato come fondato sull'inidoneità del domicilio, allegando documentazione e precisando il domicilio presso il quale poteva essere attuata la detenzione, risultando la madre del ricorrente disposta all'accoglienza.

Si sottolinea che anche in sede di cognizione la condotta era stata considerata di non particolare gravità tanto che erano state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravati e alla recidiva. 3.11 Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 ricorso è fondato limitatamente al rigetto pronunciato in ordine alla richiesta di accedere alla detenzione domiciliare. La principale ratto decidendi del diniego della misura alternativa della detenzione domiciliare invero, è rappresentata dalla riscontrata mancanza di revisione critica, requisito necessario anche per la concessione di detta misura, oltre a valorizzare la presenza di precedenti e carichi pendenti. Si tratta di ragionamento che si conforma all'indirizzo di questa Corte secondo il quale, in ordine alle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146;

Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). Tuttavia, il ricorrente, successivamente al provvedimento reiettivo, ha ottenuto dal medesimo Tribunale di sorveglianza, la sospensione di detta ordinanza, con provvedimento che, in sostanza, ha ravvisato il travisamento del dato relativo all'inidoneità del domicilio, valorizzato, ai fini del diniego, dal Tribunale di sorveglianza e ha rimarcato quello relativo all'assenza di successive condanne. Invero, risulta in atti l'adozione di ordinanza del 9 novembre 2022, del medesimo Tribunale di sorveglianza, con la quale si è sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Si sottolinea, in questo provvedimento, l'accertata idoneità da parte dei Carabinieri e dell'Uepe, del domicilio sito in Brugnato alla via della Chiesa 27, nonché l'ampio lasso temporale tra la data di commissione del reato per il quale la pena è in esecuzione (27 maggio 2016) e la data della decisione, in uno all'assenza di ulteriori condanne definitive. Dunque, pur non potendo trascurarsi l'evidente dato che una delle ragioni del diniego è rappresentata dalla riscontrata carenza di revisione critica, si deve rimarcare che il provvedimento di sospensione, adottato successivamente, in sostanza ravvisa il travisamento del dato relativo alla idoneità del domicilio, diversamente da quanto afferma l'Uepe, nonché valorizza la esistenza di fattori (distanza temporale tra il fatto-reato e l'esecuzione della pena, assenza di ulteriori condanne) incidenti sul giudizio negativo già svolto con il provvedimento impugnatoi ;*?Vt QuOi-iro &i-Uni-di! 0,00 OZam20 Sicché, come richiesto anche dal Sostituto Procuratore generale, si impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente al diniego della detenzione domiciliare, con inammissibilità nel resto del ricorso.

Ciò, perché sia integrata dal Tribunale di sorveglianza la motivazione sui punti indicati, tenuto conto che, nello sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, il Tribunale è incorso, nell'apprezzamento delle circostanze fattuali, in travisamento e ha comunque trascurato l'esame di circostanze favorevoli. o

P.Q.M.

N Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell'istanza di *Qmmissione alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto I Tribunale di sorveglianza di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.