Cassation court dismisses appeal on criminal execution regarding failure to recognize criminal continuity due to temporal and spatial gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sergio Panariello inadmissible, upholding the Court of Appeal of Turin's refusal to recognize criminal continuity for separate usury convictions. Panariello argued that the crimes shared a single criminal design based on identical modus operandi and causal links, while the lower court emphasized distinct locations, a two-year temporal gap, and varied execution methods. The Supreme Court ruled that the lower judge's detailed reasoning regarding these specific differences was sufficient and that the burden of proving a unified intent lies with the appellant, whose arguments failed to overcome the presumption against continuity in separated acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as spatial-temporal contiguity and homogeneity of violations, and the mere similarity of the legal type is insufficient to establish a single underlying intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANARIELLO SERGIO nato a BOSCOREALE il 10/01/1957 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha rigettato l'istanza di Sergio Panariello intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a. sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in data 20 dicembre 2018, irrevocabile 1'8 agosto 2019, di condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 644, commi 1 e 5 n. 3 e 4, cod. pen., commessi in Mondragone e Noia, tra febbraio e marzo 2008; b. sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, in data 13 dicembre 2019, irrevocabile il 22 marzo 2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei ed zu.1.4) ,,(10.000,00 di multa, per più reati di cui all'art. 644 cod. pen., commessi in Pombia il 10 febbraio 2010, in Borgo Ticino e Napoli nel dicembre 2009 e, ancora, in Borgo Ticino tra gennaio e febbraio 2020, unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen.
A ragione della decisione, ha posto la distanza temporale delle condotte di usura, la diversità dei luoghi di commissione (nelle distinte regioni della Campania e del Piemonte), infine l'eterogeneità delle modalità esecutive.
2. Ricorre per cassazione Panariello, tramite il difensore di fiducia, il quale, con un unico, articolato motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte l'identità causale e di modus operandi.
3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'ordinanza impugnata sfugge a censura posto che esclude l'identità del disegno criminoso tra le diverse condotte di usura muovendo dall'esatto principio di diritto (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) secondo cui «il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).
3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di escludere che i reati di cui alle suindicate sentenze potessero essere ricondotti a un unico programma ideativo, sottolineando la diversità dei contesti operativi e delle relative condotte, oltre che la distanza dei luoghi di commissione e quella temporale (di quasi due anni tra il primo episodio e i successivi). In particolare, tale ultimo argomento si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.
Sez. 3 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537). A fronte dell'anzidetta esaustiva motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso si limita a lamentare l'inadeguata lettura delle sentenze che si vorrebbero unificare ex art 81, comma 2, cod. pen., ma non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte.
4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.