Cassation court dismisses appeal against detention order in mafia association case citing insufficient evidence of membership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Fiumara's appeal against a detention order issued by the Review Tribunal in Reggio Calabria. Fiumara argued that the victim of extortion was merely a close associate rather than a direct victim and that the evidence regarding his involvement in the 'Ndrangheta was contradictory. The court upheld the detention order, ruling that the testimonies of informants and the nature of the extortion attempt were sufficient to establish grave indicia of participation in the criminal organization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court holds that in preliminary investigations, the existence of grave indicia of participation in a mafia-type association can be established through corroborating testimonies of informants and the contextual analysis of extortion acts, even without explicit proof of formal membership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fiumara Francesco, nato a Rosarno il 18/01/1966, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 10/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. Francesco Collia, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/02/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di Francesco Fiumara avverso l'ordinanza di custodia in carcere adottata, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 21/11/2022 in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen., per avere preso parte alla associazione di tipo 'ndranghetista denominata cosca Bellocco, curando i rapporti con imprenditori p)\ quali Fabrizio Plebani e sollecitandolo all'adempimento degli accordi presi con Umberto Bellocco, classe '83, nonché mediante richieste estorsive per conto di Rocco Bellocco, classe '52, curando, altresì, l'organizzazione del soggiorno di Domenico Bellocco, classe '76 in Lombardia (capo 1); nonché del delitto di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen., commesso in concorso con Rocco Bellocco, classe '52 (capo 49).
2. Fiumara ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Collia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 cod. proc. pen., 110 e 629 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il delitto di estorsione, contestato al capo 49), commesso in concorso con Rocco Bellocco in danno di Fabrizio Plebani, costretto a versare la somma di 1.000,00 euro. In realtà, Plebani, piuttosto che persona offesa, sarebbe soggetto vicino o intraneo alla cosca Bellocco, in quanto sottoposto a indagine nell'ambito del procedimento n. 6590/2001 RG DDA (denominato 'nduja) all'esito del quale egli sarebbe stato condannato, unitamente ad altri membri della famiglia Bellocco, per reati di natura associativa.
Lo stesso Tribunale del riesame definirebbe Plebani come soggetto "vicino" alla cosca per aver gestito, per conto d! Umberto Bellocco, alcuni affari in Lombardia e riporterebbe il fatto che egli era debitore, nei confronti della cosca, della somma di 150.000,00 euro per la compravendita di un immobile. A conferma, il ricorso ha evidenziato i toni distesi e amicali utilizzati da Fiumara in occasione delle conversazioni telefoniche con Plebani, di tal che, più che una richiesta estorsiva, quella avanzata da Bellocco per il tramite dell'indagato sarebbe stata la richiesta di una sorta di acconto (1.000,00 euro) rispetto alla maggior somma (150.000 euro) che Plebani avrebbe dovuto corrispondere alla cosca in ragione dell'affare immobiliare.
Infatti, Umberto Bellocco, capo cosca, appreso da Plebani che egli aveva dato 1.000 euro allo zio (Rocco Bellocco), gli avrebbe detto di disattendere le richieste di danaro provenienti da terzi e di considerare quale intermediario unicamente Francesco Mercuri. Il reato non sussisterebbe, dunque, giacché Plebani sarebbe stato debitore della somma di danaro e non essendovi, dunque, un'ingiustizia del profitto, né il requisito dell'altrui danno. Inoltre, Fiumara mai avrebbe usato violenza, fisica o morale, nei confronti di Plebani, il quale avrebbe eseguito il bonifico soltanto il 25/11/2019, a riprova che la vicenda era ben lontana da contorni delittuosi, atteso che Plebani, qualora avesse inteso la richiesta come un'estorsione, avrebbe proceduto al pagamento immediatamente dopo l'intimazione rivoltagli da Fiumara. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'estorsione contestata al capo 49). Non significativa sarebbe la circostanza che Fiumara avesse chiesto a Plebani di versare la somma di danaro su una carta prepagata (tipo PostePay) così da rendere meno tracciabile la dazione, essendo inverosimile che l'estortore possa avere chiesto alla persona offesa di corrispondere l'ingiusto profitto tramite un'operazione comunque tracciabile; circostanza che sarebbe indicativa della liceità della richiesta di danaro.
Né l'invito rivolto da Fiumara a Plebani di recarsi in Calabria avrebbe alcuna connessione con la richiesta estorsiva, trattandosi di vicende non collegate. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria del delitto associativo, fondato sulle attività illecite compiute ai danni di Fabrizio Pleban i, Alessandro Costa e Antonio Teramo. Quanto al rapporto tra Fiumara e Antonio Teramo, non vi sarebbe alcun elemento che consenta di qualificare la natura del rapporto intercorrente tra essi; e men che meno che esso possa essere illecito.
Parimenti, nessun rilievo avrebbe il contatto con Alessandro Costa, al quale Fiumara confiderebbe i suoi problemi economici ottenendo, in risposta, l'indicazione di un soggetto che lavorava in banca a Milano e che avrebbe potuto aiutarlo per ottenere un prestito. Nulla apporterebbero, infine, i collaboratori di giustizia Antonino Filocamo e Giuseppe Cacciola in merito alla initraneità alla cosca Bellocco da parte di Fiumara. Filocamo non affermerebbe che l'indagato ne faccia parte; e Cacciola, allorché aveva parlato di lui, mostrerebbe di non conoscerne nemmeno il nome, né lo qualificherebbe come «accoscato», ma «vicino a Rocco Bellocco» senz'altro specificare, sicché errerebbe il Tribunale nell'affermare che «Cacciola confermava che Fiumara era un intraneo vicino a Rocco Bellocco» (pag. 25).
Pertanto, non ricorrerebbe quel rapporto di stabile e organic:a compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio tale da implicare urì ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa. Infine, nessun collegamento ricorre tra Fiumara e gli altri partecipi del sodalizio perché, al più, egli avrebbe intrattenuto rapporti con Rocco Bellocco.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. I primi due motivi, con i quali la difesa prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria formulato con riguardo all'estorsione contestata al capo 49), sono sotto vari profili inammissibili. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ben spiegato le ragioni per le quali doveva condividersi la valutazione espressa dal Giudice della cautela in sede genetica in ordine alla estorsione ai danni di Plebani, sottolineando: il legame stretto con Rocco Bellocco, classe '52, soggetto indicato come intraneo al sodalizio 'ndranghetistico con un ruolo gerarchicamente sovraordinato a Fiumara (v. le dichiarazioni dei collaboratori Vincenzo Albanese e Giuseppe Cacciola); le richieste ‘ndranghetiste avanzate a Plebani, in origine incaricato da Umberto Bellocco, classe '83, di curare, in Lombardia, un affare immobiliare di interesse per la cosca, e dirette a ottenere il pagamento di un determinato importo da parte dell'estorto, mai avvenuto; in particolare, i ripetuti solleciti compiuti da Rocco Bellocco, classe '52, per il tramite di Fiumara, che aveva promosso un incontro in Calabria tra Plebani e lo stesso Bellocco, cui aveva fatto seguito, dopo ulteriori richieste da parte dell'odierno indagato, il versamento di una somma su una carta PostePay intestata a Fiumara in data 25/11/2019; il successivo inserirsi nella vicenda, per il tramite di Francesco Benito Palaia, di Umberto Bellocco, che invitava Plebani a interfacciarsi soltanto con un suo uomo, Francesco Mercuri, e non più con Rocco Bellocco e Fiumara, i quali, secondo Umberto Bellocco, classe '83, non avevano titolo per ingerirsi nell'affare; il fatto che la apparente mancanza di minacce da parte di Fiumara non potesse ritenersi risolutiva, tenuto conto della capacità intimidatrice evocata dalla cosca dei Bellocco, che Plebani ben conosceva essendo legato da rapporti economici con il capocosca e alla quale erano riferibili le richieste, secondo lo schema della cd. estorsione ambientale; l'assenza di una causa lecita del pagamento e, dunque, l'ingiustizia del vantaggio conseguito, tenuto conto che la somma versata a Fiumara, pari a 1.000 euro, non era legata all'affare immobiliare, tanto è vero che, fino all'incontro del 25/09/2019, Bellocco e Plebani non avevano avuto alcun contatto diretto. 2.2.
A fronte della ricostruzione testé riassunta, il ricorso ha dedotto, da un lato, che la vicinanza di Plebani alla cosca Bellocco, come dimostrato dalla condanna riportata nell'ambito del procedimento n. 6590/2001 RG DDA (denominato 'nduja) e dai toni distesi utilizzati da Fiumara in occasione delle conversazioni telefoniche con lui, impedirebbero di qualificare come estorsiva la richiesta di pagamento avanzata dall'indagato; e, dall'altro lato, che la posizione debitoria di Plebani nei confronti di Bellocco impedirebbe di configurare un'ingiustizia del profitto conseguito da Fiumara con il versamento dei 1.000 euro, avvenuto senza alcuna violenza, fisica o morale, da parte del presunto estorsore.
Con tali argomentazioni, tuttavia, il ricorso, da un lato, si cimenta in una serie di considerazioni fattuali, circa legami di cointeressenza economica tra la vittima e la cosca che non spiegano la ragione del versamento della somma sulla PostePay intestata a Fiumara, chiaramente estranea, alla luce della reazione palesata da Umberto Bellocco, all'originario affare immobiliare; e, dall'altro lato, ripropone, in chiave rivalutativa, e dunque in maniera sostanzialmente aspecifica, argomenti che sono già stati puntualmente scrutinati in sede di merito, come, in particolare, l'assenza di violenza o minaccia esplicita, rispetto al quale profilo l'ordinanza ha, però, richiamato, come ricordato, il tema della cd. estorsione ambientale ovvero di una richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima stessa, alla luce del peculiare contesto in cui essa richiesta è stata formulata (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01).
3. Quanto, poi, alle censure mosse, con il terzo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso, l'ordinanza ha richiamato, per un verso, le dichiarazioni dei collaboratori Daniele e Antonino Filocamo, della cosca 'ndranghetista Serraino, che hanno riferito dei rapporti diretti di Franco Fiumara con Rocco Bellocco, pur senza poterne affermare l'appartenenza alla cosca; e, per altro verso, le dichiarazioni di Giuseppe Cacciola, il quale, nel corso dell'interrogatorio de11 18/03/2021, aveva definito Fiumara «vicino a Rocco Bellocco», classe '52.
Circostanza, questa, che il ricorso ha negato, prospettando, ma in maniera non autosufficiente, un travisamento della prova. Ma, soprattutto, i contributi dichiarativi sono stati corroborati dal menzionato episodio estorsivo, non illogicamente ritenuto indicativo di una piena intraneità dell'indagato nel sodalizio mafioso, di cui II suo principale , referente, Rocco Bellocco, classe '52, era autorevole esponente e con il quale era impegnato in una attività di recupero crediti non meglio definita nei suoi aspetti operativi, ma comunque qualificati dall'uso di un linguaggio criptico che è stato ritenuto, non illogicamente, espressione del carattere illecito del rapporto sottostante.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve ritenersi immune dalle censure formulate con il ricorso, fermo restando il carattere fisiologicamente magmatico della fase delle indagini preliminari e, corrispondentemente, dell'accertamento cautelare, in relazione a ogni possibile sviluppo nell'ulteriore corso del procedimento.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp