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Ordinanza — n. 37097/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a sentencing order's clerical error regarding inadmissibility declarations and cost awards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37097/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation corrected a clerical error in a prior judgment that incorrectly declared all appeals inadmissible instead of only one. The material facts involved four defendants where the lower court failed to explicitly declare the inadmissibility of the other three appeals and omit the necessary condemnation of totally unsuccessful appellants to pay court costs and a fine. The court ruled that under Article 130 of the Code of Criminal Procedure, such material errors in the operative part must be eliminated to ensure the judgment accurately reflects the legal decisions made.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, 130 cod. proc. pen.: The court must correct material errors in the operative part of a judgment that alter the legal effect of the decision, ensuring that only the specific inadmissible appeal is declared so and that costs are properly assigned to the fully unsuccessful parties.

Parole chiave

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clerical error correction material error in judgment inadmissibility declaration court costs award Code of Criminal Procedure sentencing order amendment Cassa delle ammende confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCATO LUCA CUI OOLCEEV nato a PADOVA il 27/12/1971 MAJOR MAICOL CUI 01WM8IT nato a FELTRE il 21/03/1984 GARBIN EMANUELE CUI 01SUDRJU nato a PORDENONE il 09/12/1974 GARBIN VIVIAN JOHNNY nato a CASTELFRANCO VENETO il 05/06/1997 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; Ritenuto in fatto rilevato che, con sentenza in data 11 luglio 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 28695/2023 r.g. ha parzialmente annullato nei confronti del ricorrente Garbin Emanuele la sentenza impugnata limitatamente ella disposta confisca del ciclomotore marca Yamaha tg.

EJ54123 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia e ha dichiarato inammissibili, sia il ricorso del medesimo Garbin nel resto, sia quelli proposti dagli altri imputati Marcato Luca, Major Maicol e Garbin Vivia Johnny; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e nella sentenza documento, corredata da motivazione, è contenuto un errore materiale laddove si è indicata l'inammissibilità nel resto di tutti i ricorsi e si è omessa la doverosa condanna dei proponenti totalmente soccombenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; ritenuto, pertanto, di dover eliminare tali errori materiali ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., nel senso che, laddove è scritto "dichiara inammissibili i ricorsi nel resto", sia scritto e letto "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Garbin Emanuele" e di seguito "dichiara inammissibili i ricorsi di Marcato Luca, Major Maicol e Garbin Vivian Johnny, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di ud enza e sulla sentenza-documento n. 33024 dell'il luglio 2023 sui ricorsi di Marcato Luca ed altri nel senso che le parole "dichiara inammissibili i ricorsi nel resto" vanno scritte e lette "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Garbin Emanuele. Dichiara inammissibili i ricorsi di Marcato Luca, Major Maicol e Garbin Vivian Johnny, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende".

Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza dell'Il luglio 2023 ed alla sentenza n. 33024-23. Così deciso in Roma, il 6 settembre