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Sentenza — n. 36876/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order due to lack of evidentiary support for recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36876/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible due to its manifest unfoundedness. The lower court found sufficient evidence of guilt via surveillance footage and established a risk of reoffending based on the specific violent nature of the crimes, rejecting the defense's claim that the prison riot context was unique. The Court affirmed that the lower court correctly applied legal principles regarding 'same species' crimes and the irrelevance of prior detention status to the assessment of danger.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's finding of lack of coercive needs is based on a correct assessment of the specific criminal conduct and the defendant's dangerousness, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere pericolo di reiterazione reati della stessa specie inammissibilità ricorso manifesta infondatezza video sorveglianza casa circondariale perquisizione personale

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con un secondo motivo, la difesa censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della mancata indicazione dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte illecite, come richiesto dall'art. 274 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza con la quale, in data 17/03/2021, il G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016
deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 3762 del 04/10/2019
Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015
Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BODY DENIS nato a LEVOKA( SLOVENIA) il 17/09/1994 avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto il rigetto del ricorso Trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza con la quale, in data 17/03/2021, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato, per carenza di esigenze cautelari, la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Denis BODY in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. e 110, 605, 61 n. 2 e 10 cod. pen., commessi il 09/03/2020 all'interno della Casa Circondariale di Foggia, disponendo nei confronti del BODY l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 1.1.

Il Giudice per le indagini preliminari di Foggia, investito della domanda cautelare, aveva ritenuto la sussistenza a carico del BODY della necessaria gravità indiziaria in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione. Aveva però reputato insussistenti le esigenze cautelari, reputando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione nel reato - che i fatti si inquadrassero in un contesto unico ed eccezionale, correlato alle forti tensioni ed alle proteste verificatesi all'interno della casa circondariale di Foggia, così come in molti istituti penitenziari italiani, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva inoltre valorizzato le motivazioni poste dagli indagati a fondamento delle proteste attuate all'interno dell'istituto, piuttosto che le caratteristiche soggettive emergenti da precedenti penali e carichi pendenti. 1.2. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. 1.3 I gravi indizi di colpevolezza del Body emergono dall'analisi dei filmati delle videocamere di videosorveglianza, nonché dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti di polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta, che descrivono la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione al delitto di sequestro di persona in danno dell'Ass. c.

Quaranta, che lo coinvolge anche nel delitto di devastazione avendo con tale azione facilitato l'opera devastatrice da parte dei coindagati. 1.4 Sussistono, secondo la valutazione del Tribunale, le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti contestati non era singolare e originale perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era quindi giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro proseguita per più giorni, che era quindi la manifestazione delle loro personalità aggressiva. 1.5 Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo.

In particolare il BODY ha una personalità negativa, essendo gravato da precedenti penali per reati anche connotati da violenza (rapina, furto, detenzione e porto illegale di armi, detenzione illecita di sostanza stupefacente). 1.6 Infine il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori evidenziate dall'indagato impedisce di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflíttive.

2. Ricorre Denis BODY, a mezzo del difensore avv. Claudio Papagno, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando violazione di legge di cui agli artt. 310, 581, 591 e 274 cod. proc. pen.. 2.1. Con un primo motivo, osserva la difesa come, a fronte della specifica eccezione formulata innanzi al Tribunale del Riesame di Bari circa l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen., per incompletezza dell'atto di impugnazione, non avendo il PM ricorrente articolato alcun motivo attinente i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale di Bari abbia erroneamente disatteso l'eccezione, facendo <cattivo governo delle norme processuali in tema di ammissibilità dell'appello>: nell'ordinanza del GIP di Foggia, reiettiva della richiesta di applicazione di misura cautelare, avverso la quale il Pubblico Ministero aveva fatto ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. era stata invero effettuata una valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza; pertanto i motivi di appello, non potendo limitarsi al semplice richiamo per relationem agli argomenti addotti a fondamento dell'originaria richiesta di applicazione di misura cautelare, doveva, a pena d'inammissibilità, indicare specificatamente i punti censurati e le questioni di diritto e di fatto da sottoporre al giudice del gravame. 2.2.

Con un secondo motivo, la difesa censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della mancata indicazione dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte illecite, come richiesto dall'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen.; il Tribunale di Bari, inoltre, effettuando un discorso cumulativo valevole per gli innumerevoli indagati coinvolti nelle rivolte carcere nella rivolta carceraria omette di analizzare in autonomia le singola la singola posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati, ed in particolare quella dell'odierno ricorrente, Denis BODY.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Il primo motivo, di carattere preliminare, attiene al tema della ammissibilità dell'atto di appello, che venga presentato dal Pubblico ministero avverso ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare. Trattasi di una questione già posta dalla difesa dinanzi ai Tribunale dei riesame; questo ha risposto compiutamente a tale eccezione, richiamando il principio di diritto scolpito dalla costante giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: «L'appello del Pubblico ministero avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo ai contenuto delia originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima» (Sez. 6, n. 45948 del 2015).

Incorrerebbe nella declaratoria di inammissibilità, quindi, l'appello del Pubblico ministero che si limitasse alla mera riproduzione (grafica o, almeno, contenutistica), della primigenia domanda cautelare, aggiungendo - rispetto alle argomentazioni poste dai Giudice per le indagini preliminari a sostegno dei provvedimento reiettivo - soltanto brevi interpolazioni, non rappresentative di una reale critica, o apodittici commenti rivolti alla bontà delle proprie pretese originarie, o infine vaghe censure, di carattere semplicemente metodologico, alla decisione dei giudicante.

In materia di misure cautelari, infatti, l'appello presenta le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame. Quindi è necessario: - che risultino rispettate le connotazioni di specificità dell'atto di impugnazione, in punto di individuazione delle parti del provvedimento impugnato che non siano oggetto di doglianze; - che, in ordine a tali profiii, appaiano svolti argomenti - in fatto ed in diritto - di carattere specifico, atteso che l'appello non può essere circoscritto ad un generico invito alla rivisitazione della originaria decisione, attraverso la nuova ed autonoma valutazione della medesima richiesta di misura cautelare.

Deriva da quanto sopra che - in linea generale - un pedissequo rinvio ai contenuto della prima domanda cautelare, meramente riprodotta, non può essere ritenuto sufficiente a soddisfare tali requisiti di specificità; costituiscono eccezione a tale regola generale quei casi (ovviamente residuali), nei quali - o per ragioni formali valutate come assorbenti, o per una intrinseca apodítticità della decisione del primo giudice - concretamente risulti omessa ogni valutazione, in ordine alla richiesta stessa. All'enunciazione delle regole interpretative che governano la materia, il Tribunale dei riesame ha fatto seguire una ineccepibile applicazione in concreto di tali principi.

Secondo quanto leggibile nel provvedimento ora impugnato, il Tribunale del riesame, infatti, ha specificamente affrontato il tema - già dedotto in tale sede - inerente alla pretesa inammissibilità dell'appello, svolgendo sul punto considerazioni logiche e coerenti. Circa il tema della sussistenza dei gravi indizi, già nel provvedimento reiettivo ne era stata ritenuta la sussistenza; correttamente, allora, il Tribunale ha dedotto - in via automatica e consequenziale - l'ammissibilità sul punto dell'appello del Pubblico ministero, che naturalmente non avrebbe potuto 'censurare in maniera specifica ii non detto".

Nell'ordinanza impugnata, pertanto, si evidenzia come l'appello veda esclusivamente sul tema delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, inoltre, ricava l'ammissibilità dell'impugnazione, dall'avere il Pubblico ministero richiedente non solo stigmatizzato l'interpretazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, ma dall'aver anche proposto temi ulteriori di analisi. E infatti, non si sarebbero adeguatamente considerati, nell'ordinanza impugnata, i profili della obiettiva gravità dei fatti, della negativa personalità dei soggetti attivi, dei precedenti penali specifici e dei carichi pendenti da questi annoverati, nonché della variegata tipologia di gravi delitti, dei quali essi si sono resi protagonisti durante lo svolgimento dell'azione per la quale si procede.

Trattasi di una valutazione coerente e che risulta esaustivamente motivata, attraverso io sviluppo di un percorso concettuale dei tutto coerente, quindi non censurabile in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo, che attiene alla sola sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.31679 -01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 -01) è tradizionalmente orientata nel senso che il giudice dell'impugnazione che riformi la decisione impugnata ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti posti a fondamento della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato; pertanto, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione per così dire "rafforzata", la cui necessità s'impone, peraltro, unicamente nei casi in cui la riforma del verdetto pronunciato dal primo giudice fondi su una mutata valutazione degli elementi acquisiti, non anche quando essa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità della contraria valutazione del primo giudice.

4. Ciò premesso, deve rilevarsi che il G.i.p., a sostegno della valutazione d'insussistenza di esigenze cautelari, aveva essenzialmente valorizzato (per tutti gli indagati per i fatti di specie) l'irripetibilità delle condotte poste in essere dai detenuti in ragione dello specifico e particolare contesto temporale e delle peculiari finalità per perseguire le quali esse avevano avuto luogo.

5. Il Tribunale, nella sua pronuncia difforme, ha invece incensurabilmente collegato la sussistenza del pericolo di recidiva all'impossibilità di considerare i gravissimi fatti accertati come un "unicum" irripetibile, determinato dall'emergenza epidemiologica, valorizzando, da un lato, la circostanza che la limitazione della libertà personale ha riguardato la totalità dei consociati, dall'altro l'incapacità dimostrata dagli indagati di resistere ai propri stimoli, all'aggressività ed al compimento di condotte violente pur in un contesto carcerario, elementi dai quali si è desunto il concreto pericolo che i detenuti, se liberi, non avrebbero avuto capacità di controllarsi, potendo, più agevolmente, porre in essere condotte violente; pericolo reso ancor più concreto ed attuale dal fatto che tali soggetti, pur già sottoposti a regime carcerario, si erano dimostrati refrattari ad ogni prospettiva di risocializzazione.

Quanto al requisito dell'attualità, le .argomentazioni del Tribunale del riesame rispondono ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, giacché il concetto non coincide con la verifica dell'esistenza di occasioni di riproduzione della condotta illecita, richiedendo piuttosto una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dalle modalità realizzate della condotta, dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva (Cass. pen., Sez.

I, n. 12734, 20/10/2021). Va, sul punto, ricordato il principio consolidato secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891).

In merito alla identità dei reati, rilevante per il pericolo di reiterazione, va poi ricordato il consolidato principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444).

Va anche ricordato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà - Sez. 1 - , Sentenza n, 3762 del 04/10/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278498 - 01 Inoltre, appare opportuno ribadire che la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte dalle particolari modalità di commissione del reato, caratterizzate dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, o comunque da residui elementi riferibili a tutti gli indagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni dei predetti indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (cfr.

Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 266355 - 01).

6. Nel presente caso, il giudizio negativo del Tribunale sulla personalità del BODY è stato tratto essenzialmente dalle particolari modalità di commissione dei reati (puntualmente descritte nella loro dinamica esecutiva) e dal suo status delinquenziale desunto dai numerosi e allarmanti precedenti penali, dimostrativi di una spiccata inclinazione a delinquere. Nel caso di specie, poi, i fatti hanno dimostrato che lo stato detentivo non ha precluso il dispiegamento da parte dell'indagato della sua concreta pericolosità.

7. L'ordinanza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione dei consolidati principi sopra richiamati, ed il ricorso proposto deve perciò essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali