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Sentenza — n. 36707/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to intervening withdrawal by the appellant, resulting in procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36707/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Catalano Lucia, withdrew the request on March 24, 2023. The lower court had previously rejected an appeal regarding a bail measure, but the appellant's subsequent withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the Court rules on admissibility, thereby extinguishing the right to judicial review.

Parole chiave

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intervening withdrawal cassation appeal procedural inadmissibility appellant withdrawal procedural costs ritiro dell'azione giudiziaria revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
Art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO LUCIA nato a SAN SEVERO il 29/07/1980 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità per intervenuta rinuncia. udito il d4fensore •n•n• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2022 il Tribunale di Reggio Calabria - in procedura trattata ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Catalano Lucia avverso l'ordinanza emessa dal Gip della medesima sede il 20 aprile 2022, con la quale si rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto.

2. Avverso detta ordinanza, con atto del 14 ottobre 2022 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Catalano Lucia.

3. Con atto 24 marzo 2023 Catalano Lucia ha rinunziato al ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta rinunzia, con condanna dellticorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare nella misura di euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. . Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi