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Sentenza — n. 36696/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming accidental arson, upholding conviction based on circumstantial evidence of intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense sought to re-evaluate the factual findings regarding the defendant's intent. The lower courts confirmed the conviction for attempted arson based on circumstantial evidence, including the defendant's proximity to the fire and the use of a lighter. The Supreme Court ruled that assessing the internal state of mind (dolo) is a matter for the trial court using logical inference from external facts, which cannot be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual appreciation of circumstantial evidence used to infer internal intent, as such assessment belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal circumstantial evidence criminal intent arson conviction factual re-evaluation incendio colposo violazione del segnale luminoso tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014
Sez. II n. 3957 del 17.2.1993
Sez. I n. 31449 del 14.2.2012
3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SENESI LORENZO nato a SANSEPOLCRO il 06/01/1992 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo ye.:102:1-s cutrQ 2,‹ >e.kt•V470X'4..PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. udito il d' sore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza emessa in data 23 gennaio 2018 ha affermato la penale responsabilità di Senesi Lorenzo per il delitto di tentato incendio boschivo (fatto del 17 luglio 2016) di cui alla imputazione, con condanna dell'imputato alla pena - sospesa - di anni uno e mesi quattro di reclusione. 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 10 maggio 2022 ha confermato la prima decisione. I temi trattati in secondo grado sono i seguenti:

a) la Corte di secondo grado conferma la ricorrenza dell'elemento psicologico doloso, posto che il Senesi è stato ripreso dalla 'fototrappola' (installata allo scopo di monitorare il territorio, già interessato da altri incendi di balle di paglia) in circostanze tali da desumere senza dubbio alcuno la volontarietà del gesto che ha determinato il principio di incendio. Peraltro il Senesi era sceso dallo scooter proprio in prossimità della rotoballa e si era portato subito a ridosso della medesima impugnando un accendino, il che rappresenta un ulteriore elemento indicativo della volontarietà del gesto ;

b) viene altresì confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione tanto della assoluta gratuità del gesto (le cui conseguenze dannose sono state limitate esclusivamente dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco) che della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Senesi Lorenzo, deducendo vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo doloso. 2.1 Si ripropone, contestando le argomentazioni espresse in sentenza, la tesi della accidentalità dell'incendio, dovuto al lancio - incauto - del mozzicone di sigaretta appena fumata. Gli elementi indizianti indicati dalla Corte di Appello non sarebbero né gravi né univoci. In realtà la sequenza fotografica - dati gli intervalli di circa un minuto tra gli scatti - non contiene alcun elemento che raffigura la pretesa azione delittuosa e lascia aperte più ipotesi fattuali.

La opzione per la volontarietà del gesto - con dolo diretto - non sarebbe dunque sostenuta da un ragionamento logico e sarebbe frutto di mere asserzioni. 2.2 Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria del 6 aprile 2023.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero le confutazioni difensive mirano, in realtà, ad un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità. La verifica della ricorrenza del dolo diretto, peraltro, è stata realizzata in sede di merito senza vizi logici e con assoluto rispetto dei canoni di metodo di cui all'art.192 comma 2 cod.proc.pen. .

Se vi fosse stata una videoripresa integrale del comportamento del Senesi la ricostruzione sarebbe stata assistita da prova 'storica' e non da prova indiziaria. Ma da ciò non deriva alcuna incertezza sulla ricostruzione della volontà del soggetto agente, nei termini indicati in sede di merito. 3.1 Come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziarla, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez.

U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez.

II n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella). Nel caso in esame è stato congruamente apprezzato in sede di merito il comportamento complessivo tenuto dal Senesi nella vicenda, a partire dalla 'fermata' in corrispondenza della rotoballa immediatamente dopo andata a fuoco, il che corrisponde , proprio secondo l' id quod plerumque accidit i a regole di logica comune. Ciò rende non rivalutabile il ragionamento probatorio in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 18 aprile 2023