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Sentenza — n. 36070/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for continuativity of crimes due to lack of unified criminal program.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Desiree Musumeci's appeal against the preliminary judge's refusal to apply the continuativity rule under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The lower court found the defendant's diverse criminal acts, spanning from 2014 to 2017, lacked the necessary unity of a single criminal program required for continuativity. Consequently, the court ruled that the repeated offenses better fit other legal categories like habitual crime rather than a unified criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuativity rule requires a unified criminal program with a single deliberative moment, which is absent when offenses exhibit distinct behavioral patterns incompatible with a common criminal design.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal program unity Article 671 Code of Criminal Procedure habitual crime distinction criminal organization verification traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava l'istanza presentata da Desiree Musumeci, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava l'istanza presentata da Desiree Musumeci, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
pen., che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv.
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv.
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
256307 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
(Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Musumeci Desiree, nata a Catania il 25/40/1989 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del Giudice delle indaciini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava l'istanza presentata da Desiree Musumeci, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili em esse dalla Corte di appello di Catania il 6 giugno 2019 e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari il 25 luglio 2018. Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, riteneva ostative all'applicazione della disciplina della continuazione invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la condanna irrogata alla istante per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 25 luglio 2018.

2. Avverso questa ordinanza Desiree Musumeci, a mezzo dell'avv. Giovanna Aprile, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazicine di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione veniva svalutata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalla condannata, reso evidente dalla loro riferibilità al mercato degli stupefacenti etneo, nel quale la ricorrente era inserita, su cui il provvedimento impugnato si soffermava in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Desiree Musumeci è infondato.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Desiree Musumeci, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413 - 01;

Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite della parte istante, come nel caso della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).

La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, cli volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen., che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01;

Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 -01). • 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da Desiree Musumeci le modalità con cui le condotte illecite di cui si invocava la preordinazione criminose si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte della condannata, che veniva ritenuta incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Le connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, infatti, rendevano evidente come le condotte delinquenziali della ricorrente esprimevano caratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, anche alla luce dell'ampiezza dell'arco temporale nel quali i comportamenti in esame venivano commessi, compreso tra il giugno del 2014 e il luglio del 2017. D'altra parte, la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro dosimetrico diverso rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, che, viceversa, è orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).

Non può, per altro verso, non rilevarsi che nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocata in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, tra i quali è compreso un delitto associativo, come nel caso di Desiree Musunneci, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una verifica sulla natura del sodalizio, sulla sua concreta operatività e sulla sua continuità nel tempo, che appare indispensabile per verificare l'unicità del momento deliberativo e la sua, eventuale, attuazione attraverso l'appartenenza del soggetto a un'organizzazione criminale (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Desiree Musumeci deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l