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Sentenza — n. 36060/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after preventive measure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lost interest in the decision after his preventive detention measure was revoked. The lower court had reclassified the defendant's actions from one type of mafia conspiracy to another, but the defense argued the act was merely a personal necessity to hide phone contacts. The court ruled that since the custodial measure was no longer in effect, the applicant failed to demonstrate a concrete and current interest in challenging the original order.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The interest in appealing a preventive custodial measure that has been revoked or lost effect is conditional upon a specific and motivated assertion of the applicant's intent to use the ruling for unjust detention compensation.

Parole chiave

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preventive measure revocation lack of interest appeal unjust detention compensation cassation inadmissibility mafia conspiracy reclassification complicità aiuto all'evasione di detenuti comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Nel sistema processuale penale l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va individuato in una prospettiva utilitaristica e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità.
art. 418 cod.pen
Con l'ordinanza impugnata, emessa il 27/12/2022, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all'art. 418 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 25859 del 18/06/2010
Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
206168; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTELLO UMBERTO nato a MILETO il 15/01/1967 avverso l'ordinanza del 27/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato FERRETTO AMBRA del foro di MONZA in difesa di CRISTELLO UMBERTO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 27/12/2022, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all'art. 418 cod. pen, l'ordinanza a mezzo della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 10/01/2022, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Umberto Cristello, perché gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

2. Premessa l'attuale operatività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso riconducibile alla famiglia di 'ndrangheta Bellocco di Rosarno, a Cristello veniva contestato di aver messo a disposizione di Nunzia Cammareri, ex compagna di Umberto Bellocco, delle schede telefoniche intestate a terzi che la donna utilizzava per ricevere le telefonate dal boss detenuto, e di avere manifestato altresì al Bellocco completa disponibilità per ogni eventuale necessità. 2.1 L'istanza di riesame aveva contestato non l'esistenza e l'operatività del sodalizio 'ndranghestista, né la condotta materiale oggetto di incolpazione, quanto l'elemento soggettivo del reato, in quanto l'avere fornito le schede telefoniche alla Cammareri, era dovuto alla necessità per la donna di utilizzare schede telefoniche intestate a terzi al fine di nascondere al suo attuale compagno, Domenico Pappalardo, i contatti che ella intratteneva con l'ex compagno detenuto, Umberto Bellocco. 2.2 Il Tribunale del Riesame di Brescia riteneva provate le condotte ascritte al Cristello; sul presupposto tuttavia, del pari provato, che la Cammareri, soggetto non indiziato del reato associativo ,né di concorso esterno, parlasse con il detenuto esclusivamente di questioni personali, e che Bellocco comunicava dal carcere mediante telefoni e schede telefoniche fornitegli da sodali della famiglia rosarnese già da luglio 2019, il Tribunale riteneva che la condotta realizzata da Cristello integrasse gli elementi del diverso reato di cui all'art. 418 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1. cod. pen.. 2.3.

Il Tribunale infine confermava l'impugnata ordinanza relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, condividendo sul punto le valutazioni del GIP sull'intensità del pericolo di recidiva, fronteggiabile con la sola massima misura carceraria.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Umberto Cristello, per mezzo del proprio difensore avv. Ambra Ferretto, articolando i seguenti motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 418 cod. pen. in relazione all'art. 42 e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. L'impugnato provvedimento risulta viziato nella parte in cui afferma che il Cristello aveva agito su richiesta di Bellocco Umberto fornendo un contributo non diretto a vantaggio dell'organizzazione, bensì del singolo associato ed al fine di favorire le comunicazioni di quest'ultimo con la Cammareri: tale ricostruzione appare parziale ed incoerente, frutto di mere presunzioni. In realtà la richiesta di procurare una scheda telefonica proveniva da Cammareri Nunzia, per la cui società - NCDP srl di Cammareri Nunzia e Pappalardo Domenico - il Cristello collaborava sino al momento del suo arresto.

Del tutto illogico appare quindi ricondurre l'azione del Cristello alla "messa a disposizione" da parte del ricorrente di cui al messaggio fatto recapitare al Bellocco in carcere nel 2006, che altro non era che l'offerta di un supporto ad una persona appena entrata in carcere. Evidenzia sul punto ancora il ricorrente come la ricostruzione del Tribunale appaia ancor più illogica laddove si consideri che nell'arco di ben 16 anni tra la presunta messa a disposizione e la condotta contestata, nessuna sentenza abbia mai accertato un rapporto diretto tra i due soggetti mai attenzionati insieme o comunque collegati nel corso di un'indagine.

Frutto di un travisamento appare poi la lettura che il Tribunale dà della conversazione intercettata intercorsa tra Cristello e Bellocco il 10 agosto 2019. In ogni caso, rileva il ricorrente, non può ritenersi integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; sul punto l'ordinanza è illogica daemomento che dapprima riconosce che la fornitura delle schede aveva come unica funzione quella di permettere dei colloqui riservati tra Bellocco e Cammareri; dall'altro afferma che la condotta aveva la "finalità di agevolare, attraverso il contributo prestato al soggetto apicale, l'associazione rosarnese".

L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., esclude la possibilità di applicare una misura cautelare. 3.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari. Si duole il ricorrente che il Tribunale del Riesame non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che Cristello ha regolarmente scontato la sua pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen; quanto all'attuale detenzione in misura cautelare, osserva come il giudizio sia ancora pendente a seguito di rinvio dalla Cassazione. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore del ricorrente ha concluso affermando che la misura cautelare è stata revocata ed ha quindi rinunciato al motivo di ricorso in ordine alle esigenze cautelari, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'esame dei motivi del ricorso è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione che valuti la fondatezza della sua richiesta di modifica della misura cautelare applicata. 1.2 Le Sezioni Unite hanno enunciato al riguardo principi condivisi, che vanno qui ribaditi. Nel sistema processuale penale l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va individuato in una prospettiva utilitaristica e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità.

Quest'ultimo requisito può venir meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta tra il momento della presentazione del ricorso e quello della sua decisione, che determina una "carenza di interesse sopravvenuta". Va anche ricordato che la positiva valutazione dell'attualità e della concretezza dell'interesse dell'indagato all'impugnazione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale che, nelle more del procedimento, sia stata revocata o abbia perduto efficacia, è condizionata alla manifestazione da parte del medesimo dell'effettiva intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione - Sez. 6, Sentenza n. 25859 del 18/06/2010 Cc. (dep. 06/07/2010) Rv. 247780 - 01.

Come infatti affermato dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato -, Sez.

U, Sentenza n. 7931 deI 16/12/2010 Cc. (dep. 01/03/2011) Rv. 249002 - 01.

2. Nel caso in esame non risulta pervenuta a questa Corte una manifestazione di interesse personale dell'indagato alla coltivazione del ricorso.

3. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (sulla scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). P.Q.M