Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the client's formal withdrawal of the appeal before the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the criminal appeal inadmissible because the client formally withdrew the request before the judgment was pronounced. Although the defense argued for the dismissal of charges and the lifting of detention based on new evidence, the client's lawyer explicitly renounced the appeal on June 4, 2023. Consequently, the Court ruled that the procedural requirement for the appeal to remain active was not met, leading to the dismissal of the case and an order for the client to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the request before the judgment is pronounced, rendering the procedural act void.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI VINCENZO nato a CALTAGIRONE il 02/12/1997 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la nota del 4 giugno 2023 con cui l'avv. Vincenza Pirracchio, per conto del ricorrente, ha comunicato di rinunciare al ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Vincenzo Buscemi emessa dal g.i.p. del Tribunale di Caltagirone in relazione ai reati di omicidio volontario, ricettazione e detenzione di arma comune da sparo commessi il 20 ottobre 2022.
In particolare, il g.i.p. di Caltagirone aveva emesso a carico di Buscemi una prima ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari per il reato di omicidio volontario (non oggetto dell'odierna impugnazione), poi/a seguito di un supplemento investigativo/ aveva emesso una seconda ordinanza cautelare, di applicazione questa volta della custodia in carcere, per lo stesso reato di omicidio volontario nonché per i reati di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo accertati nelle more. Il Tribunale del riesame di Catania qualificava l'impugnazione presentata dalla difesa di Buscemi come riesame con riferimento alla nuova contestazione di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo, e come appello cautelare con riferimento alla ordinanza di aggravamento per la contestazione di omicidio volontario già sussistente nella prima ordinanza cautelare.
Era, in particolare, accaduto che la sera del 20 ottobre 2022 Giovanni Buscemi aveva chiamato la centrale operativa riferendo che il figlio Vincenzo aveva sparato allo zio Giuseppe uccidendolo. Le deposizioni acquisite nell'immediatezza dai parenti deponevano per un omicidio avvenuto all'esito di una lite originata dalla stessa vittima, in cui era stata usata una pistola in disponibilità di quest'ultima, che le sarebbe stata sfilata nel corso della lite. Le successive acquisizioni delle telecamere di sicurezza rinvenute dai Carabinieri avevano consentito una ricostruzione diversa del crimine, e permesso di comprendere che, in realtà, nella immediatezza era stata fornita una versione di comodo, e che Vincenzo Buscemi si era diretto verso lo zio Giuseppe portando seco una pistola.
Da qui le ulteriori contestazioni, e la rivalutazione delle esigenze cautelari con riferimento alla contestazione originaria.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di ricettazione e detenzione arma comune da sparo sostenendo manchino le prove della sussistenza del reato, in quanto dalle fotografie estratte dalle riprese delle videocamere di sicurezza non emerge che l'oggetto che Vincenzo Buscemi nasconderebbe su di sé, mentre si reca dallo zio, sia una pistola.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto l'ordinanza ha ritenuto l'esistenza di esigenze cautelari per il pericolo di inquinamento probatorio, ma non è vero che vi sia stato un comportamento ostruzionistico da parte dei parenti dell'indagato; in ogni caso il pericolo di inquinamento sarebbe cessato, essendo stati effettuati tutti i rilievi. Inoltre, l'ordinanza cautelare non indicherebbe il tempo per il quale sussiste l'esigenza cautelare con conseguente nullità della stessa.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Con nota del 4 giugno 2023 il procuratore speciale del ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nelle more della celebrazione del giudizio è pervenuta, infatti, rinuncia al ricorso, depositata il 4 giugno 2023, firmata dal procuratore speciale del ricorrente, con allegata apposita procura speciale a rinunciare. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 giug