Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge both independent grounds for the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge both independent grounds upon which the lower court rejected the probationary placement. The defendant argued that the trial court ignored his health issues and willingness to volunteer, while the court noted the existence of two prior criminal records and a lack of critical self-revision. The appeal was rejected because it only attacked one of these two autonomous reasons for the decision, violating the requirement to specifically address all grounds for the ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges only one of the autonomous and sufficient grounds upon which a lower court decision is based, when multiple independent rationes decidendi exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: USVARDI GIANCARLO nato a VERONA il 22/09/1951 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, S. Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova e ha accolto quella, proposta in via gradata, di detenzione domiciliare, nell'interesse di Giancarlo Usvardi, in relazione alla pena detentiva di mesi tre di reclusione, in relazione al reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, fatto per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva dal Tribunale di Verona, in data 12 luglio 2018. 1.1. Il Tribunale ha valorizzato l'esistenza di due precedenti penali a carico di Usvardi, nonché di un procedimento per truffa aggravata, rendendo conto anche dell'esito degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Verona e della Questura in sede.
Peraltro, si evidenzia che lo stesso condannato, nel corso del procedimento, ha fatto presente di vivere di pensione, nonché ha segnalato l'esistenza di problemi di salute e la sua attuale incertezza circa la possibilità di intraprendere attività di volontariato, mostrando, comunque, di aver appena abbozzato processo di revisione critica, 1.2. Dunque, il Tribunale conclude per la inidoneità della misura dell'affidamento in prova richiesta in via principale, anche in considerazione dell'assenza, allo stato, di stabili prospettive di lavoro e per la misura della pena ancora da espiare, con concessione della detenzione domiciliare ordinaria, richiesta in via subordinata. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.
G. P. Mussimeci, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione al rigetto della misura richiesta in via principale. 2.1. Si deduce che il giudizio del Tribunale di sorveglianza fonda soltanto sulle informazioni di polizia, senza aver valutato, approfonditamente, il carattere risalente dei due precedenti penali e l'assenza di frequentazioni con pregiudicati. Il Tribunale, poi, a parere della difesa, avrebbe mal interpretato le dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal condannato, il quale sarebbe, invece, ben disposto ad accedere ad attività di volontariato compatibili con le sue condizioni di salute.
Si sottolinea, poi, che Usvardi, ultrasettantenne, vive di pensione e che tali condizioni personali non sarebbero state valutate adeguatamente dal Tribunale che, invece, segnala l'assenza di stabile attività lavorativa.2.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, S. Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen. ximplica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510).
La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
Nel caso in esame, invero, il Tribunale indica come decisivo il rilievo che il condannato non ha neppure abbozzato un processo di revisione critica e che questi ha addotto condizioni di salute tali da imporgli, comunque, di passare la maggior parte del suo tempo in casa, guardando anche l'entità di pena da espiare. Effettivamente, come segnala il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, il ricorso trascura integralmente una delle due rationes decidendi su cui fonda il rigetto dell'affidamento in prova richiesto in via principale, relativa alla riscontrata mancanza di adeguata revisione critica (oltre che per l'entità della pena ancora da espiare, ma quest'ultima invero appare considerazione di mero stile perché si tratta di una pena di mesi tre di reclusione, in sé breve, mentre il Tribunale rimarca l'entità di quella da espiare senza altro precisare).
Sul punto, il Collegio si richiama all'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 2.Deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così