Italian Court dismisses appeal due to client's voluntary withdrawal of the extraordinary appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the extraordinary appeal inadmissible following the appellant's formal declaration of withdrawal. Although the appellant initially filed a request under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure against a prior inadmissibility ruling, he subsequently renounced the appeal on February 3, 2023. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A voluntary withdrawal by the appellant renders the extraordinary appeal inadmissible, and the appellant remains liable for procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINOTTI GIACOMO RINUNCIANTE nato a ASTI il 16/05/1987 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI I udito il difensore I Trattazione scritta Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tacci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Giacomo Vinotti ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 13 luglio 2022, n. 32697, con la quale la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso Vinotti avverso la sentenza emessa nei confronti di costui dalla Corte di appello di Milano il 12 luglio 2021.
2. Con atto del 3 febbraio 2023, Giacomo Vinotti ha dichiarato di rinunciare al ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avuto riguardo alla suddetta rinuncia, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dekle .z ammende. O a9 - Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023. cl; c