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Sentenza — n. 34604/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive measures, ruling time passage and good conduct do not automatically justify revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34604/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Martin Marius Vasile's appeal against the Caltanissetta Tribunal's confirmation of preventive measures. The appellant argued that the passage of time and his compliant behavior since May 2022 should have renewed the assessment of his criminal risk. The court held that mere temporal lapse and good conduct are insufficient to alter the established risk profile without new, decisive evidence.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: The cessation or attenuation of preventive needs cannot be inferred solely from the mere passage of time, even if accompanied by correct observance of obligations, as these constitute the essential core of the measure being modified.

Parole chiave

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preventive measures revocation criminal risk assessment passage of time cumulative preventive measures judicial discretion new evidence requirement Italian criminal procedure controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nessun giudicato cautelare poteva essere invocato e la prognosi di reiterazione criminosa, in intensità tale da giustificare l'applicazione concorrente delle misure, andava rinnovata sulla base dei rigorosi canoni di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021
L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto (v., per tutte, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv.
Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018
Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017
Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martin Marius Vasile, nato in Romania il 01/12/1991 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Calogero Lo Giudice, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui la locale Corte di appello aveva rigettato l'istanza di Marius Vasile Martin, tesa alla revoca delle misure cautelari, congiuntamente applicate, dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna. Secondo il Tribunale, il pericolo di reiterazione criminosa era aspetto coperto dal giudicato interno, cedevole solo a fronte di nuovi e sopravvenuti elementi, diversi dal mero decorso del tempo e dalla regolarità di condotta, dalla difesa non addotti; mentre il cumulo delle misure, se necessario e giustificato, era dalla legge consentito.

2. Marius ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale, erroneamente concentrando la sua attenzione sull'asserita assenza di elementi di novità, avrebbe del tutto omesso di saggiare, alla luce delle prospettazioni difensive, l'attualità e concretezza, al presente, delle esigenze cautelari, come sarebbe stato suo dovere a distanza di molti mesi dal provvedimento impositivo delle misure gradate, risalente al maggio 2022 e al tempo non impugnato. Nessun giudicato cautelare poteva essere invocato e la prognosi di reiterazione criminosa, in intensità tale da giustificare l'applicazione concorrente delle misure, andava rinnovata sulla base dei rigorosi canoni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come non avvenuto.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto (v., per tutte, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376-01), in base al quale, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo - ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi - è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, senza bisogno di rinnovare la valutazione del complesso delle risultanze di fatto giustificative della misura già applicata.

Nella specie, la sopravvenienza difensivamente prospettata riconduceva al profilo delle esigenze cautelari, che la difesa postulava cessate a distanza di alcuni mesi dall'applicazione della misura gradata atta a contenerle, stante la condotta osservante tenuta dall'imputato. Il Tribunale ha ritenuto tali fattori, nelle circostanze date, non decisivi nel senso auspicato, rilevando l'assenza di più pregnanti elementi idonei ad elidere il rischio di reiterazione. Tale valutazione, logicamente espressa e dal ricorrente solo genericamente censurata, è perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della revoca o sostituzione in melius di una misura cautelare, la cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133-01;

Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119-01). La concorrenza di misure cautelari gradate è, inoltre, conforme al sistema, come riconosce lo stesso ricorrente, né la sua necessità fu contrastata in sede genetica. Anche al riguardo, la rivisitazione è stata considerata ineccepibilmente impedita dall'accertata insussistenza di incidenti utili sopravvenienze.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga