Italian Court dismisses appeal against early release denial due to crimes committed during liberty intervals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Riccardo Onorato's appeal against the denial of early release, affirming the lower court's decision. The detainee argued that crimes committed during liberty intervals between reconstructed semi-annual periods should not bar the benefit, as the evaluation should focus solely on time spent in detention. The court ruled that the principle of fractional evaluation requires continuity in good conduct, meaning crimes during liberty intervals demonstrate a lack of adherence to the reeducation program and invalidate the preceding detention periods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; In early release proceedings, crimes committed during liberty intervals between reconstructed semi-annual periods may negatively affect the assessment of prior detention periods if they reveal a lack of adherence to the reeducation program and social reintegration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ONORATO RICCARDO, nato a ROMA il 24/01/1992 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/6/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo del detenuto Riccardo Onorato avverso il diniego della libera- zione anticipata richiesta con riferimento a due semestri ricostruiti (il primo dal 21/2 al 26/5/2014 e dal 10/7 al 4/10/2015; il secondo dal 4/4 al 4/5/2017 e dal 23/1 al 23/6/2019), a causa della commissione di due reati in materia di stupe- facenti - accertati il 10 luglio 2015 e il 23 gennaio 2019 - nei periodi di libertà inseriti tra i periodi di ricostruzione dei semestri, situazione che è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del beneficio, in quanto sintomatica di pericolosità sociale e di mancata adesione al rispetto delle norme.
2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. Marco Bottaro, deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 e correlato vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che i reati sono stati commessi negli intervalli della detenzione non continuativa, trattandosi di semestri ricostruiti, e pertanto essi non avrebbero potuto costituire motivo ostativo alla concessione della liberazione anticipata. A parere della difesa, l'effetto rieducativo ai fini del beneficio si sarebbe dovuto valutare soltanto con riferimento alla condotta tenuta durante i periodi detentivi e non nei periodi di libertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La consolidata esegesi di legittimità è nel senso che «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del ciletenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). È stato anche affermato che possono rilevare violazioni sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché siano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428).1.2. Ritiene questa Corte che a tal fine debbano avere rilievo anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, intermedi tra una frazione e l'altra del semestre ricostruito, perché la ricostruzione del semestre ha un senso, nella prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodo continuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione in libertà.
La norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserirnento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna".
E', dunque, richiesta la valutazione sul piano oggettivo del comportamento del detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Ma è altresì richiesta una continuità nella partecipazione all'opera di rieducazione in vista del reinserimento sociale, sicché detto profilo si invera in particolare nei periodi di libertà che inframmezzano il semestre ricostruito.
In tali termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, rilevando che «In sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705;
Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). 1.3. Ne consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza ha escluso la computabilità dei semestri in cui si sono registrate le violazioni in questione, perché ritenute una battuta di arresto nel processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento dell'Onorato da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno