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Sentenza — n. 34184/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against detention orders for mafia association charges due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by two defendants challenging their detention orders for mafia association and extortion charges. The defense argued that the lower court failed to adequately evaluate intercepted communications and surveillance footage regarding the criminal organization's activities. The Court held that the appeals were inadmissible as they merely required a re-evaluation of evidence already sufficiently analyzed and did not present new grounds for release.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 94, comma 1 ter, D.Lgs. 275/2010: Appeals against detention orders are inadmissible if they merely require a re-evaluation of evidence already sufficiently analyzed in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention order appeal mafia association charges inadmissible appeal evidence re-evaluation custodia cautelare in carcere interceptions analysis recidiva specifica partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ci si duole che il Tribunale del riesame abbia utilizzato a tale riguardo formule di stile, senza elementi precisi a carico di Ciro Mazzarella e anzi in presenza di elementi tali da far cadere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4,5 e 6 cod.
art. 416-bis cod. pen
Con il quinto e il sesto motivo di impugnazione vengono lamentati, rispettivamente, violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in riferimento agli artt.
art. 616 c.p
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARILE SALVATORE nato a NAPOLI il 15/05/1984 MAZZARELLA CIRO nato a NAPOLI il 03/05/1971 avverso l'ordinanza del 23/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; le -/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO Il PG conclude come da memoria depositata, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI, in proprio e quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD, in difesa di BARILE SALVATORE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato IMPRADICE SALVATORE del foro di NAPOLI in difesa di MAZZARELLA CIRO che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 dicembre 2022, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ciro Mazzarella e Salvatore Barile in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), in particolare al clan camorristico Mazzarella capitanato da Michele Mazzarella, fratello di Ciro, e il solo Barile anche per due ipotesi di tentata estorsione aggravata, ai sensi altresì dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in danno rispettivamente di Salvatore Vitone (capo 2) e di Saverio Ianniello (capo 3).

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Ciro Mazzarella, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che non vi sarebbe un adeguato compendio indiziario in ordine al reato associativo, risultando riportate le captazioni integralmente senza spiegarne l'effettivo riferimento sotto il profilo della gravità indiziaria, e non analizzate nel dettaglio le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, limitandosi invero il Tribunale del riesame a rimandare all'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Si duole la difesa che l'ordinanza impugnata si caratterizzi per la valutazione di una mole rilevante di elementi riferiti dai collaboratori di giustizia, emergenti dalle conversazioni captate ed estratti dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, senza però la trasposizione di tale valutazione in un logico apparato argomentativo e senza distinzione degli elementi riferibili all'indagato con specifico riguardo al periodo oggetto di contestazione e non a quello della precedente condanna riportata sempre per delitto associativo. Rileva l'inidoneità delle intercettazioni del 14 giugno 2022 presso l'abitazione del ricorrente ai fini della prova della condotta criminis contestata con decorrenza dal maggio 2019, limitandosi gli interlocutori ad esprimere mere dichiarazioni di intenti e comportamenti connessi ad eventi, futuri ed incerti, non ancora verificatisi; nonché a maggior ragione delle intercettazioni successive, dell'ottobre 2022.

Lamenta il difensore che molti collaboratori riferiscono accadimenti antecedenti al periodo in contestazione e che addirittura Antonio Rivieccio non avrebbe riconosciuto Ciro Mazzarella in fotografia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4,5 e 6 cod. pen. Si rileva che l'ordinanza genetica risultava totalmente sfornita di motivazione sia con riguardo al carattere armato dell'associazione, sia con riguardo al finanziamento delle attività economiche con gli illeciti proventi dei delitti perpetrati, e che, comunque, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto supplire a tale assenza motivazionale. 2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione di legge e vizio e/o assenza di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta della misura. Ci si duole che il Tribunale del riesame abbia utilizzato a tale riguardo formule di stile, senza elementi precisi a carico di Ciro Mazzarella e anzi in presenza di elementi tali da far cadere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. da cui muove detto Tribunale (dichiarazioni del collaboratore Salvatore Giuliano circa il divieto dopo Natale 2020 posto al suddetto di parlare per conto del clan).

Il difensore conclude, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Propone ricorso avverso l'ordinanza di riesame anche Salvatore Barile, tramite i propri difensori. 3.1. Con i primi due motivi di impugnazione vengono dedotti, rispettivamente, violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. in riferimento agli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla tentata estorsione ai danni di Salvatore Vitone (capo 2). Lamenta la difesa che in ordine a tale delitto, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, le dichiarazioni del collaboratore Salvatore Giuliano, integranti una chiamata in correità nei confronti di Barile, non trovano riscontro individualizzante nella conversazione intercettata tra Giuliano e Barile che parlerebbero di altro, al più di una mera informazione veicolata da Barile a Giuliano. 3.2.

Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si denunciano, rispettivamente, violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. in riferimento agli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla tentata estorsione ai danni di Saverio Ianniello (capo 3). Viene lamentata, anche con riferimento a tale tentata estorsione, una piattaforma indiziaria carente e frutto di un travisamento del contenuto della conversazione del 7 ottobre 2020 tra Salvatore Giuliano e Antonio Bonavolta, da cui non emergerebbe alcuna richiesta estorsiva nei confronti di Ianniello, che si sarebbe rivolto agli indagati per ottenere l'autorizzazione alla gestione di una piazza di spaccio, invece negatagli, tanto da doversi rivolgere a Ferriuolo.

Osserva la difesa che ritenere che sia stata avanzata la richiesta della quota di diecimila euro e che poi Barile abbia rifiutato la somma portatagli da Ianniello sarebbe illogico e smentito anche dal tenore delle dichiarazioni di Giuliano del 24 giugno 2021. 3.3. Con il quinto e il sesto motivo di impugnazione vengono lamentati, rispettivamente, violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. (capo 1), e vizio di motivazione. Si contesta l'inquadramento dell'assetto camorristico prospettato dall'ordinanza impugnata, che confonderebbe la confederazione di più clan sotto l'egida della famiglia Mazzarella con il mero clan Mazzarella, quale mafia storica operante nel centro cittadino di Napoli, prospettando la surrogabilità tra le due manifestazioni delittuose, smentita dalla logica già sul piano astratto.

Si sostiene la contraddittorietà di considerare unitario il gruppo camorristico di Ciro Mazzarella e Salvatore Barile, in carenza dei corrispondenti elementi costitutivi, rivelando piuttosto le conversazioni tra i due una mera aspirazione egemonica proiettata nel futuro e priva dei requisiti di minima necessaria concretezza. I difensori, alla luce dei suddetti motivi, insistono per l'accoglimento del ricorso.

4. Il sostituto Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, ha depositato memoria nella quale dopo avere ripercorso i motivi di impugnazione, confrontandoli con l'ordinanza impugnata, insiste per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, rigAl-PLA (41 e44 ì•-/CLIA d t ') 14, OrtnLg.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, il Tribunale del riesame di Napoli, pure a volte utilizzando la tecnica non sempre condivisibile - come evidenziato dal Procuratore generale - di reiterare tutte le intercettazioni telefoniche, non è incorso in alcuna violazione di legge ovvero vizio motivazionale, dando vita ad un provvedimento compiutamente motivato in ordine sia ai gravi indizi di colpevolezza sia alle esigenze cautelari, con riferimento al reato associativo e ad entrambe le tentate estorsioni contestate. 1.1.

Con riguardo al primo reato, l'ordinanza di riesame rileva che: - tutti i collaboratori di giustizia, da Cristiano Piezzo a Massimo Pelliccia, da Gennaro Buonocore a Daniele Baselice, da Umberto D'Amico a Salvatore Giuliano (che ha partecipato alle attività del clan sino al 2021) hanno indicato sia Salvatore Barile che Ciro Mazzarella quali elementi di vertice dell'organizzazione summenzionata, riferendo di incontri e riunioni periodiche per l'attività della stessa; - a ciò si aggiunge il contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate fino all'ottobre 2022 (prevalentemente presso l'abitazione di Ciro Mazzarella e presso l'abitazione e sulle utenze telefoniche di Annunziata Rapillo, compagna di Barile), ove si discorre, oltre che di gestione degli affari criminali della città, di strategie di sangue, ad esempio per colpire gli avversari del clan Reale; - ulteriore elemento indiziario è costituito dai riscontri delle osservazioni avvenute mediante videosorveglianza, anche nel corso dell'anno 2022 sino ad ottobre, che danno conto degli incontri ripetuti degli odierni indagati, insieme ad altri, nell'ambito di vere e proprie riunioni di gruppo.

E' evidente come risultino infondate le censure di cui al primo motivo di ricorso di Ciro Mazzarella:

a) sull'inadeguato compendio indiziario in ordine al reato associativo;

b) sull'assenza di un logico apparato argomentativo, che comunque, al di là della discutibile tecnica espositiva seguita, esiste;

c) sul mancato riconoscimento di Mazzarella in fotografia da parte del collaboratore Rivieccio, non in grado di scalfire la tenuta motivazionale dell'ordinanza impugnata;

d) sul fatto che molte dichiarazioni dei collaboratori riguardino un periodo precedente a quello associativo in esame (dal maggio 2019), ossia dal 2017 in avanti, a riprova solo della continuità rispetto al passato dell'organizzazione in essere;

e) sulla insufficienza probatoria delle intercettazioni di giugno e ottobre 2022, ritenute maggiormente significative e comunque interpretate attraverso gli ulteriori elementi indiziari individuati e valorizzati dal Tribunale del riesame. E come altrettanto infondati siano i rilievi difensivi, di cui al quinto e al sesto motivo del ricorso di Salvatore Barile, circa la confusione tra il clan Mazzarella e la confederazione Mazzarella e circa la sussistenza di una mera aspirazione egemonica di Ciro Mazzarella e Salvatore Barile. Invero, il provvedimento, conformemente ai precedenti giudiziari dallo stesso citati, lungi dall'essere ambiguo e confuso, dà atto dell'appartenenza dei due indagati al clan Mazzarella e del fatto che detto clan nei più recenti assetti organizzativi è riuscito a realizzare una confederazione composta con altri clan al fine di assumere un più capillare controllo del territorio.

E inoltre spiega, in modo non manifestamente illogico, il ruolo apicale degli odierni indagati quale emerso dai molteplici elementi acquisiti nel corso delle indagini. Sottolinea, invero, come, a prescindere dalla circostanza che le riunioni avvenivano a casa dei due ricorrenti, dalle captazioni emerga come fossero gli stessi a impartire ordini ad altri e addirittura ad organizzare attentati. 1.2. Inammissibile è il secondo motivo del ricorso di Ciro Mazzarella. È inammissibile, invero, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508).

Come nel caso in esame in cui - a tacer del fatto che molte delle conversazioni riportate sono in materia di armi e che la contestazione dell'aggravante dell'associazione armata sarebbe comunque manifestamente infondata - la gravità indiziaria idonea a sorreggere il reato associativo, peraltro contestato a Mazzarella come organizzatore, determinando la stabilità del titolo cautelare anche quanto alle esigenze cautelari, stante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fa scolorire l'interesse a impugnare sulle aggravanti. 1.3.

Inammissibile, in quanto meramente rivalutativo è il terzo motivo dell'impugnazione di Ciro Mazzarella sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura estrema. Invero, a parte la sussistenza della presunzione innescata dal titolo di reato, di cui si è detto, l'ordinanza di riesame fa leva sul fatto che Mazzarella risulta già condannato per fatti associativi di camorra e per delitti in materia di armi e che le intercettazioni rimandano ad un'organizzazione attiva ed estremamente pericolosa, e pertanto ravvisa un pericolo di recidiva specifica, al quale si aggiunge un concreto pericolo di fuga in seguito al fermo di Michele Mazzarella e data la necessità, di cui l'indagato era consapevole, che al comando del cartello restasse uno dei cugini. 1.4.

Inammissibili in quanto meramente rivalutativi, finendo per censurare l'interpretazione delle fonti di prova, descritte e sufficientemente analizzate nell'ordinanza impugnata, sono i primi quattro motivi di impugnazione nell'interesse di Salvatore Barile, relativi alla gravità indiziaria della tentata estorsione ai danni di Salvatore Vitone e della tentata estorsione ai danni di Saverio Ianniello. A fronte, invero, di un iter motivazionale logico e scevro da vizi giuridici dell'ordinanza, che, con riguardo alla prima fattispecie, pone in correlazione le dichiarazioni del collaboratore Salvatore Giuliano con le intercettazioni mediante inoculazione del virus trojan sullo smartphone dello stesso Giuliano, per evincerne i gravi indizi della pretesa estorsiva nei confronti di Salvatore Vitone al fine di consentirgli di proseguire nella gestione di un'organizzazione dedita alle truffe; e che, con riguardo alla seconda vicenda, pone in correlazione il compendio di intercettazioni (descritto alle p. 206 - 217) con le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, che riprendono l'aggressione ai danni di Saverio Ianniello, per evincerne i gravi indizi della pretesa estorsiva in danno di quest'ultimo, collegata alla richiesta di gestione di una nuova piazza di spaccio.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Barile e Mazzarella deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui i suddetti si trovano ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta i ricorsi e