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Ordinanza — n. 33002/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to personal signature by expelled foreigner without lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant, an expelled foreign national, rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the release of a seized vehicle, but the primary ground for dismissal was the procedural violation regarding the signature requirement. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if personally signed by the interested party, who lacks the legal capacity to do so without a registered defense attorney.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature expelled foreigner defense attorney requirement court costs fine sequestro del veicolo guida nonostante revoca della patente pegno mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Bragini Gela ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17 febbraio 2023, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/01/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGINI GELA nato il 20/03/1988 avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO

RITENUTO IN FATTO

1. Bragini Gela ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17 febbraio 2023, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 15 febbraio 2023, quale soggetto espulso dal territorio dello Stato, come da decreto del Prefetto di Roma notificatogli il 13 novembre 2017, era stato rinvenuto in Torino senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 262 e 263 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe in maniera errata omesso di disporre il dissequestro dell'autovettura Volkswagen sequestrata al momento dell'arresto, poiché non presentava alcun vincolo di strumentalità con i fatti accertati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 22 febbraio 2023. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma :l., e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/015/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.