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Sentenza — n. 31889/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appellate sentence for mathematical error in reduced sentence calculation under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's sentence regarding the recalculation of the defendant's prison term due to a mathematical error. The appellant argued the reduced sentence under the abbreviated trial procedure was incorrectly calculated, claiming the final term should have been eleven months and ten days instead of twenty. The court agreed, ruling that since the error involved only a mathematical calculation without merit evaluation, it could directly correct the sentence to eleven months and ten days without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 442 cod. proc. pen.; Art. 10 cod. pen.; When an appellate court erroneously calculates a reduced sentence under the abbreviated trial procedure, the Court of Cassation may annul the specific calculation and directly determine the correct term if no merit evaluation is involved.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure sentence reduction calculation mathematical error correction no remand required procedural penalty reduction riduzione della pena errore nella commisurazione della pena errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 442 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza Ndilo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 442 cod.
Art. 10 cod. pen.
art. 10 cod. pen
art. 442 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza Ndilo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 442 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDILO ANESTI nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo (2 in 1-on in_f(3 ( rithittrIrciirénsore Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Torino, provvedendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Quinta sezione di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, che dichiarava Anesti Ndilo responsabile dei reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo A) e di cui all'art. 497-bis, comma secondo, stesso codice (capo B), oltre che di detenzione illecita di cocaina (capo C), e, ritenuta la continuazione e considerata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del suddetto in ordine al reato a lui ascritto al capo A) per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen., e ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta in mesi 11 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso detta sentenza Ndilo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Torino erroneamente operato la riduzione di un terzo della pena per il giudizio abbreviato, rideterminando la pena in mesi undici e giorni venti di reclusione, invece che in mesi undici e giorni dieci di reclusione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Maria Francesca Loy, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena che va rideterminata in mesi undici e giorni dieci di reclusione.

4. Il ricorso è fondato. Dalla pena rideterminata in anni uno e mesi cinque di reclusione, previa esclusione dell'aumento di pena (pari a mesi uno di reclusione) per il reato di cui al capo A), con la riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato la Corte di appello di Torino sarebbe dovuta arrivare alla pena finale di mesi undici e giorni dieci di reclusione e non di mesi undici e giorni venti di reclusione, come erroneamente calcolata. Trattandosi di mero calcolo matematico che non implica alcuna valutazione di merito il Collegio può provvedere direttamente alla rideterminazione della pena, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente all'entità della pena. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla entità della pena che ridetermina in mesi undici e giorni dieci di reclusione. Così deciso in Roma