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Sentenza — n. 30790/2023 — snpen Generato dall'IA

Court allows appeal against revocation of public utility work fine, ruling it must account for hours worked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking the substitute penalty of public utility work, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the judge failed to proportionally reduce the prison sentence based on the 120 hours already completed. The Court held that such work constitutes an expiated detention penalty, meaning its partial fulfillment must be deducted from the remaining custodial sentence to avoid disproportionate punishment.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 9-bis c.p.s.; d. Igs. 274/2000, art. 58: The revocation of a substitute penalty for public utility work requires the judge to deduct the period of work already performed from the remaining custodial sentence to ensure proportionality.

Parole chiave

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substitute penalty revocation public utility work proportional reduction expiated detention Cassazione penitenziaria revoca della sospensione condizionale esecuzione della pena detentiva sostitutiva prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 9-bis c.p.s.
d. Igs. 274/2000, art. 58
274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie (tra le altre, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14024 del 12 aprile 2022
Sez. 1, n. 42505 del 23 settembre 2014
Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022
274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv.
Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016
282579; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Rv.
Sez. 1, n. 46551 del 25 maggio 2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NANNIPIERI MATTEO nato a PISA il 11/05/1976 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento limitatamente alla revoca dei lavori di pubblica utilità con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vercelli ha revocato, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta nei confronti di Matteo Nannipieri con la sentenza del 21 febbraio 2019, emessa dal medesimo giudice, ripristinando la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, ferma restando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

R. Formica, denunciando violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione degli artt.132, 133 cod. pen. e 186, comma 9-bis.C. d. S. 2.1. Si deduce che il Giudice ha revocato per inosservanza delle prescrizioni, con effetto ex tunc, la sanzione sostitutiva, ripristinando l'intera pena irrogata con la sentenza di condanna, senza tenere conto del parziale espletamento di ore di lavoro di pubblica utilità, pari a 120,k senza ridurre, proporzionalmente, la pena. Tanto, in violazione del principio affermato, sul punto, da questa Corte di legittimità, richiamato da Sez. 1, n. 14024, del 12 aprile 2022 e, n. 42505,del 23 settembre 2014.

Si tratta, infatti, quanto alla sanzione sostitutiva, di limitazione della libertà personale che costituisce, per l'ordinamento, sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione. 2.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Ceniccola, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca della sanzione sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1.Si rileva che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d. 1gs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Rv. 267456). 1.2.É stato osservato,infatti, che entrambi gli artt. 186 e 187 del codice della strada operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal d.

Igs. n. 274 del 2000, che regola il procedimento davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza; viene in rilievo in particolare il disposto dell'art. 58, secondo il quale ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria. Ritiene questa Corte che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce per l'ordinamento sanzione detentiva espiata, e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Deve ritenersi che il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 d. Igs. n. 274 del 2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca. Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, è stato affermato il seguente principio di diritto che questo Collegio ribadisce secondo cui l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l'adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al d.

Igs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie (tra le altre, Sez. 1 n. 46551 del 25 maggio 2017; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, Di Giannatale, Rv 260131). 1.3.11 provvedimento in esame, invece, non si è attenuto a tali criteri interpretativi, ma ha, in via automatica, disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva senza condurre alcuna indagine in merito ai complessivi comportamenti tenuti dal ricorrente, all'individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in ciò incorrendo in violazione di legge.

Sicché lo stesso va annullato con rinvio, per il rinnovato esame della richiesta di revoca che dovrà svolgersi alla luce dei principi di diritto in questa sede affermati. 2.Deriva, da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente agli effetti della revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli. Così deci