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Sentenza — n. 30559/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fixed-term isolation duration due to lack of new mitigating facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the duration of daily isolation. The appellant argued that positive behavioral changes since the original conviction should have reduced the sentence, but the court found no new facts to justify a change. The court ruled that the execution judge's discretion was properly exercised based on the gravity of the crimes and the appellant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 80, Art. 72 comma 2 cod. pen.; The execution judge's determination of daily isolation duration is a discretionary merit assessment that is not subject to review in the court of appeal unless contradicted by new facts or manifest illogic.

Parole chiave

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daily isolation duration execution phase appeal discretionary merit review new mitigating facts inadmissible appeal sanzione disciplinare del notaio sanzioni penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 80 cod. pen.
Art. 72 comma 2 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di rideterminazione dell'isolamento diurno nella misura di 1 anno.
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Sergio Domenico Callipari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 133 cod. pen
in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di rideterminazione dell'isolamento diurno nella misura di 1 anno.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Notarianni Aldo, nato a Lamezia Terme in data 1/01/1965, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 7/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata nell'interesse di Aldo Notarianni, di rideterminazione della durata della sanzione accessoria dell'isolamento diurno, già stabilita nella misura di 18 mesi con ordinanza in data 13/07/2022 dello stesso Giudice, emessa in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro. Secondo il Giudice dell'esecuzione, i presupposti per la determinazione in 18 mesi della durata dell'isolamento diurno erano già stati compiutamente valutati nel provvedimento emesso dallo stesso Giudice in data 13/07/2022, ove si era dato //`1 n atto che ricorreva il concorso di un delitto punito con la pena dell'ergastolo con uno o più delitti puniti con pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni.

Ei a fronte di ciò, il solo comportamento positivo valorizzato nell'istanza difensiva non costituiva, evidentemente, un elemento di novità tale da prevalere sulla funzione sanzionatoria dell'istituto e da giustificare una rideterminazione della sanzione in senso più favorevole per il condannato.

2. Aldo Notarianni ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Sergio Domenico Callipari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 80, 72, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di rideterminazione dell'isolamento diurno nella misura di 1 anno. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la mancata valutazione, nella determinazione della durata dell'isolamento, del comportamento tenuto dal ricorrente successivamente ai fatti per i quali ha riportato la condanna e, dunque, considerando unicamente i titoli per i quali Notarianni è ristretto, con chiaro vulnus alla funzione rieducativa della pena.

3. In data 3 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi degli artt. 80 e 72, secondo comma, cod. pen., nei casi di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, il giudice deve determinare la durata dell'isolamento diurno tra un minimo di 2 mesi e un massimo di 18 mesi. A tal fine, la concreta determinazione della durata della sanzione de qua deve avere luogo alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; e la relativa valutazione soggiace agli stessi limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla concreta determinazione della pena principale, la quale, ove motivata in modo non arbitrario, configura una valutazione discrezionale di merito, insindacabile nella sede di legittimità.3.

Nel caso di specie, dopo avere rilevato che, nei confronti di Notarianni, «risultano in esecuzione, o comunque eseguibili, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1 e una ulteriore condanna alla pena detentiva di anni 30» e che «lo stesso ha riportato un'ulteriore condanna alla pena detentiva di anni 12, essendo divenuta definitiva la sentenza emessa nei suoi confronti dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro in data 21/03/2021», il Giudice dell'esecuzione ha determinato la durata dell'isolamento in 18 mesi. Avverso tale decisione, ove ritenuta contraddittoria o manifestamente illogica, avrebbe dovuto proporre impugnazione la difesa del condannato, in specie al fine di evidenziare la indebita svalutazione del comportamento positivo asseritamente tenuto dal ricorrente in fase esecutiva, oggetto delle odierne doglianze.

Ne consegue che la presentazione di un nuovo incidente di esecuzione, diretto a porre in discussione le precedenti e ormai definitive statuizioni, non può ritenersi in alcun modo ammissibile, costituendo una indebito aggiramento delle regole sulle impugnazioni dei provvedimenti. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che la decisione risulta congruamente motivata, avendo il Giudice dell'esecuzione attribuito, tutt'altro che illogicamente, una rilevanza pregnante, in sede dosimetrica, al dato relativo alla notevole gravità dei reati e alla cospicua entità delle pene inflitte a Notarianni, ritenuto prevalente, con insindacabile apprezzamento di merito, su quello della positiva evoluzione del percorso detentivo.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così