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Sentenza — n. 29897/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of parole permit due to missing volunteer escort.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected an appeal challenging the revocation of a parole permit granted to Simone Napoletano. The lower court revoked the permit because the required condition of having a volunteer escort was not met, and the defendant argued his mother could have fulfilled this role. The court ruled that parole decisions are based on current facts, and the absence of a suitable escort fundamentally altered the conditions justifying the original grant.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.s.; Art. 616 c.p.p.: Parole permits are granted based on current facts and may be revoked if subsequent changes in the factual situation affect the requirements of the measure, such as the unavailability of a required escort.

Parole chiave

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parole permit revocation volunteer escort requirement factual basis of measure Italian criminal procedure supreme court appeal revoca dell'aiuto d'emergenza ripristino dello statuto di rifugiato autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.s.
Art. 616 c.p.p.
Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO SIMONE nato a FIRENZE il 08/04/1971 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Maria Emanuela Guerra che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 17 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato permesso premio concesso a Simone Napoletano con ordinanza 8 settembre 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento di concessione del permesso aveva posto come condizione l'accompagnamento da parte di un volontario, condizione che non si era realizzata per l'assenza di disponibilità.

2. Il difensore di Simone Napoletano ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione di legge, essendo stato revocato un provvedimento legittimo e valido. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto non si è tenuto conto che la funzione del volontario, di mero accompagnamento, poteva essere svolta dalla madre del detenuto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. Il primo motivo è infondato. I provvedimenti in materia di sorveglianza sono adottati allo stato degli atti e quindi sono suscettibili di revoca ove intervengano mutamenti dello stato di fatto che incidano sui requisiti del provvedimento stesso. Nel caso in esame un provvedimento di concessione del permesso premio era stato adottato sul presupposto della disponibilità di un volontario ad accompagnare il detenuto in permesso, disponibilità che poi è risultata essere mancante, così risultando modificati i presupposti di fatto del permesso.

2. Il secondo motivo è infondato. Viene censurata la motivazione della decisione di revoca sul rilievo che alla mancanza di un volontario disponibile si sarebbe potuto sopperire con soluzioni alternative, una delle quali, relativa alla disponibilità della madre, era stata prospettata al Tribunale di sorveglianza.L'ordinanza impugnata ha motivato la revoca sul rilievo del mutamento delle condizioni di fatto che avevano giustificato il provvedimento favorevole, ed ha anche motivato la ritenuta non adeguatezza della madre del detenuto a svolgere la funzione di controllo, che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto essere necessaria per la concedibilità del beneficio.

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il