Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29301/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order on criminal continuity due to flawed temporal analysis of fraud and bankruptcy crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the continuity of crimes, sending the case back for retrial. The defense argued that the judge incorrectly applied the law by focusing on bankruptcy declaration dates rather than the actual commission of fraudulent accounting omissions. The court agreed, citing established precedent that for fraud-related bankruptcies, the continuity test relies on when the criminal acts occurred, not the bankruptcy ruling date.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; In cases of fraudulent bankruptcy, the chronological continuity required for criminal continuity is determined by the date the fraudulent conduct was committed, not the date of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity fraudulent bankruptcy temporal proximity identity of criminal design execution judge order annulment and remittal traffico dei pagamenti perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Marco Mingione, lamentando violazione di legge per erronea applica- zione dell'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 16/11/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Marco Mingione, lamentando violazione di legge per erronea applica- zione dell'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini
Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica
276194; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv.
Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013
In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che rinnoverà l'esame dell'istanza ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANI GIAN MARIO nato a COMO il 25/03/1970 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note di replica dell'avv. MARCO MARIA MINGIONE, del Foro di Milano, trasmesse digitalmente in data 17 maggio 2023.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/11/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Gian Mario Pagani, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con la sentenza n. 700/2011 del Tribunale di Como in data 19/5/2011, e quelli accertati con la sentenza n. 1392/2013 del GIP del Tribunale di Como del 14/11/2013, determinando la pena unica in mesi otto di reclusione; ha invece respinto l'istanza di continuazione per i reati accertati con ulteriori tre sentenze di condanna, ivi indicate, ritenendo mancare le condizioni per l'individuazione del medesimo disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Marco Mingione, lamentando violazione di legge per erronea applica- zione dell'art. 81 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione per travisa- mento della prova quanto all'individuazione del tempus e /ocus commissi delicti, con riferimento alla bancarotta "Le Colonne s.r.l.", alla bancarotta "GP Immobiliare s.r.l.", e alla truffa, che si asserisce commessa a Pistoia, mentre è stata consumata a Como, ove aveva sede la società GP immobiliare. Quanto ai delitti di bancarotta, si contesta l'esclusione della contiguità cronologica, censurando che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato di considerare che, per i delitti di bancarotta fraudolenta, l'identità del disegno criminoso va verificata con riguardo al momento in cui sono state integrate le condotte di reato - in ambedue i casi: omessa tenuta della contabilità - e non al momento della dichiarazione di fallimento.

Con note di replica inviate digitalmente in data 17 maggio 2023, la difesa del Pagani ha ribadito le argomentazioni del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Il parziale rigetto della continuazione è stato motivato, con riferimento agli specifici fatti di reato, in termini non esaustivi degli indici rilevanti a tal fine, nonché richiamando dati in parte erronei. Precisamente: per il reato di truffa di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 24/6/2015, il /ocus commissi delicti non risulta essere Pistoia - indicato invece come il domicilio della persona offesa - ma i luoghi in cui Pagani aveva preso contatto ed interloquito con Bernardi, vittima della truffa, cioè Milano e Como.

Le condotte di artifici e raggiri, poi, sono state situate nella citata sentenza nell'anno 2009 e fino al giugno 2010. 1.2. Con riferimento ai reati di bancarotta, il giudice dell'esecuzione ha avuto riguardo alle date delle sentenze di fallimento, distanziate da circa un triennio, mentre non ha individuato le epoche di commissione delle violazioni che integrano le condotte fraudolente, in entrambi i casi riferite all'omessa tenuta della contabilità delle società amministrate dal Pagani, che il ricorrente rivendica essere iniziate nel novembre 2008 e proseguite fino al 2010, ed ulteriormente per il fallimento della società G.P. Immobiliare, dichiarato nel dicembre 2013.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini della individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353) e non quella della sentenza dichiarativa del fallimento. 1.3. È dunque necessario rivalutare la decisione di rigetto con riguardo a tali puntualizzazioni, potenzialmente in grado di apportare differenti elementi di valutazione.

2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che rinnoverà l'esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. attenendosi ai richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como. Così deciso il 26 maggio 2