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Sentenza — n. 29297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for continued crimes due to insufficient motivation of penalty increases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order regarding the calculation of penalties for continued crimes. The defense argued that the lower court failed to adequately justify the specific increases applied to satellite offenses. The Court ruled that the execution judge must separately calculate and explicitly motivate any significant penalty increases for satellite crimes to ensure proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: In cases of continued crimes, the execution judge must separately calculate and motivate any significant penalty increases for satellite offenses to ensure proportional sentencing.

Parole chiave

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continued crimes penalty calculation execution order proportionality principle judicial motivation sanzioni penali formazione di una pena complessiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 9/5/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini ha accolto l'istanza ex art. 671 cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 9/5/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Chiara Belletti, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod.
art. 81 cod. pen
In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla
259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv.
Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo
Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri
257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORETTI SANDRO, nato a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il 14/10/1972 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/5/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Sandro Moretti e, per l'effetto, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con varie sentenze di condanna, indicando la pena base in quella inflitta con la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 323/2011 del 16/12/2011 per i reati di cui agli artt. 640, 648, 477, 482 cod. pen., alla quale ha aggiunto segmenti di pena, ivi specificati, per le condotte accertate nelle ulteriori sentenze di condanna.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Chiara Belletti, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione della pena unica per il reato continuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in sede esecutiva - ove risultasse necessario - deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione.

In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299;

Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico.

Anche su tale profilo, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548;

Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In questa pronuncia, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla verifica dei termini della già riconosciuta continuazione in executivis con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Rimini. Così deciso il giorno 26 maggio 2