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Sentenza — n. 28751/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls supervision magistrate order for insufficient motivation regarding parole work restrictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catania supervision magistrate's order rejecting a parolee's request to expand work restrictions to the Ragusa province. The applicant argued that limiting work to Messina and Syracuse illogically penalized his primary means of social reintegration, while the magistrate failed to justify the specific geographic constraints. The court ruled the decision invalid because it lacked a clear logical chain and failed to explain how the specific circumstances warranted the chosen restrictions.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 190, cod. proc. pen.: A supervisory decision must provide a clear logical explanation of the factual appreciation; a mere citation of prior decisions without specific reasoning constitutes a lack of motivation warranting annulment.

Parole chiave

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parole restrictions insufficient motivation supervision magistrate geographic limitations social reintegration apparent motivation Cassation annulment provvedimento professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 28 luglio 2022 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 190, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCIFORA GIROLAMO nato a RIPOSTO il 19/04/1957 avverso il decreto del 31/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sei:R.4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Nucifora Girolamo impugna il provvedimento del 31 maggio 2022 del Magistrato di sorveglianza di Catania, che ha rigettato l'istanza con la quale era stata chiesta la modifica delle prescrizioni limitative dei movimenti stabilite nel provvedimento del 3 marzo 2021, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva concesso la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'interessato aveva chiesto di poter esercitare la propria attività lavorativa anche nella zona della provincia di Ragusa, evidenziando che le restrizioni imposte dal provvedimento applicativo della misura alternativa penalizzavano in maniera illogica la sua attività lavorativa, che, invece, era lo strumento primario del suo reinserimento sociale.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata omesso di contemperare le esigenze lavorative con quelle della misura alternativa, in contrasto con lo scopo stesso dell'istituto dell'affidamento in prova, risolvendosi l'impugnato provvedimento in un'ingiustificata penalizzazione della legittima attività lavorativa, peraltro già consentita in due province diverse da quelle di residenza.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 28 luglio 2022 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il reclamo proposto da Nucifora come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame, infatti, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato, ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento da parte del soggetto giudicante di tutte le specifiche circostanze della fattispecie. Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza si è limitato a rigettare la richiesta, evidenziando che precedenti provvedimenti avevano limitato l'esercizio dell'attività lavorativa alle province di Messina e Siracusa, senza specificarne il contenuto.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di