Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27346/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls surveillance tribunal order rejecting alternative measures due to prisoner's detention status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome surveillance tribunal's order rejecting alternative measures because the applicant was detained at the time of filing. The defense argued that Article 677, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure did not apply to prisoners, as they are not subject to domicile declaration requirements. The court agreed, ruling that the domicile requirement only applies to non-detained defendants, thereby invalidating the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The requirement to declare or choose a domicile for admissibility applies solely to non-detained defendants, not to those currently in custody.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance tribunal alternative measures domicile declaration detained persons procedural admissibility Code of Criminal Procedure prisoner status domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione dell'art. 677, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 24 del 19/11/2014, Di Salvo
Sez. 1, n. 43462 del 01/10/2004, Tavassi
261704 - 01; Sez. 1, n. 43462 del 01/10/2004, Tavassi, Rv.
Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti
Ciò risulta conforme alla funzione di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, onerando l'interessato di indicare un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AFRAZ AHMAD nato il 11/11/1993 avverso il decreto del 14/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, con decreto del 14 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative proposta da Ahmad Afraz per non avere il condannato adempiuto all'obbligo di fare l'elezione la dichiarazione o elezione di domicilio.

2. La difesa, con il ricorso, articola un unico motivo di doglianza con cui lamenta la violazione degli artt. 677, comma 2-bis, e 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen. Evidenzia, in particolare, che, al momento della presentazione della richiesta, Ahmad Afraz si trovava in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Pavia per altro titolo, come da ordine di esecuzione emesso il 3 giugno 2022 dal Procuratore generale della Corte di appello di Roma, con la conseguenza che al detenuto non si applicava l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della domanda. (Sez. 1, Sentenza n. 24 del 19/11/2014, dep. 2015, Di Salvo, Rv. 261704 - 01; Sez. 1, n. 43462 del 01/10/2004, Tavassi, Rv. 230344 - 01).

La disposizione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che subordina l'ammissibilità dell'istanza di misura alternativa proposta dal condannato alla contestuale effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio, si applica - testualmente - al (solo) condannato non detenuto (che non sia irreperibile o latitante). Ciò risulta conforme alla funzione di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, onerando l'interessato di indicare un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720), rendendo concreta un'esigenza di immediata reperibilità che per definizione non ricorre, allorché il/soggetto sia detenuto in carcere.

La norma non è, dunque, destinata a trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto si trovi in vinculis, sia pure per altro titolo alla data di presentazione dell'istanza. 3.2. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché proceda nelle forme di rito e provveda sull'istanza di misura alternativa proposta dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere est