Cassation court dismisses appeal against excessive sentence increases in continued crimes due to modest increments and adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Brunella Bisignano's appeal against a sentence increase for continued crimes. The lower court had applied Article 81 of the Penal Code to raise penalties for satellite offenses, which the appellant argued were excessive and poorly justified. The Supreme Court ruled that distinct calculations for each satellite crime are required but detailed motivation is unnecessary for modest increases, finding the increments reasonable and the reasoning sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: In cases of continued crimes, the judge must calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense separately, but specific detailed justification is not required when the increments are modest, as the discretion under Art. 132 c.p. cannot be abused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bisignano Brunella, nata a Cosenza il 24/11/1969 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di Brunella Bisignano, volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; e, per l'effetto, procedeva a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi dell'eccessività degli aumenti di pena, apportati in base all'art. 81, cpv., cod. pen., e dell'inadeguata loro giustificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, come autorevolmente stabilito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01. Fermo ciò, il giudice stesso, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di modesta entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01).
3. Il provvedimento impugnato è dunque conforme a legge, perché gli aumenti di pena in continuazione con esso disposti appaiono ragionevolmente contenuti (quattro mesi di reclusione per ciascuno dei reati fiscali e tre mesi per la truffa) e la relativa misura è stata convenientemente ridotta (da un terzo ad oltre la metà) rispetto a quella iniziale. Ai fini del rispetto dell'obbligo motivazionale era dunque sufficiente che il giudice a quo desse conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valutando «congrua» la pena come rideterminata, secondo quanto è esattamente avvenuto.4. Al conseguente rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual