Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on expulsion order for trafficking victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Elena Marinuc's appeal against a second-instance judgment confirming her conviction for illegal re-entry into Italy. The defense argued the lower court failed to consider evidence suggesting she was a trafficking victim, which would have barred expulsion orders. The court held that the appellate judge correctly found no significant evidence of trafficking at the time the orders were issued, as the victim had not reported it, thus rendering the appeal's criticism of the reasoning unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998; Art. 616 cod. proc. pen.: An appellate court's finding that no significant evidence of human trafficking existed at the time of issuing an expulsion order against a non-reporting individual is legally sound and does not constitute a defect of reasoning justifying cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINIUC ELENA nato il 12/05/1993 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. lette le conclusioni del difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6 maggio 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza 5 ottobre 2020 del Tribunale di Bologna, che aveva dichiarato Elena Marinuc colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, condannandola alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. L'imputata, destinataria di decreto di espulsione 10 dicembre 2017 del Prefetto di Ravenna, era stata accompagnata alla frontiera in data 11 dicembre 2017, e poi era stata trovata a Bologna il 22 settembre 2020, quando si era presentata in Questura per proporre querela. E' risultato che la donna era stata oggetto anche di altro, e precedente, ordine di espulsione, emesso in data 25 settembre 2017, cui era seguito l'accompagnamento alla frontiera e il successivo, illegittimo, rientro in Italia, vicenda che aveva dato luogo al decreto di espulsione emesso in data 1 dicembre 2017.
2. Il difensore di Elena Mariniuc ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla legittimità dell'ordine di espulsione. La sentenza di appello non aveva considerato che "il primo provvedimento espulsivo è stato emesso proprio a seguito della denuncia di Prisecariu e che la Mariniuc è stata identificata in quell'occasione proprio negli stessi locali ove erano stati fermati gli sfruttatori" e che "in occasione dell'arresto del 30.11.2017 era stata rintracciata" nel corso dell'esecuzione della misura cautelare. Vi erano quindi elementi per ritenere che la ricorrente fosse vittima di tratta, circostanza ostativa all'adozione di provvedimenti di espulsione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. La sentenza impugnata, dato atto che l'imputata, raggiunta da decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, aveva fatto rientro nel territorio nazionale illegittimamente, ha esaminato la questione, posta con l'atto di appello, della illegittimità dell'ordine di espulsione, siccome emesso nei confronti soggetto vittima di tratta. Sul punto, il giudice di appello, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, ha ritenuto che all'epoca dell'emissione di entrambi gli ordini di espulsione non fossero emersi elementi significativi di un coinvolgimento della ricorrente come vittima di tratta di esseri umani, circostanza di fatto che la stessa donna non aveva denunciato. Il ricorso ripropone la questione, ma la censura motivazionale risulta infondata a fronte dell'esame svolto dal giudice di appello in termini esaurienti rispetto alla prospettazione difensiva. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali