Italian Court annuls acquittal for failure to deposit bail due to lack of subjective fault when funds are unavailable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's acquittal of Enzo Ferrieri regarding a contravention for failing to deposit bail. Ferrieri argued he lacked the subjective element of the crime because his pandemic-induced financial loss made payment impossible. The Court ruled that the preventive measure's penalty requires subjective fault, meaning material impossibility due to lack of funds exempts the defendant from criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 131-bis cod. pen.: The contravention for failure to deposit bail is subject to ordinary rules of criminal culpability, and material impossibility due to lack of financial means exempts the offender from responsibility.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRIERI ENZO nato a Napoli il 06/03/1973; avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 05/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. Riccardo Polidoro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha assolto Enzo Ferrieri dalla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 (omesso tempestivo deposito della cauzione, accessoria alla misura di prevenzione), perché non punibile attesa la particolare tenuità del fatto. In particolare, il Tribunale ha osservato che le giustificazioni addotte dall'imputato rispetto alle sue difficoltà economiche ad effettuare il pagamento della cauzione (messa in Cassa integrazione guadagni a causa della pandemia da Covid-19 e l'assegno di mantenimento da lui dovuto alla moglie ed ai figli a seguito della separazione personale), l'avvenuta cessazione della misura di prevenzione senza segnalazioni di violazioni ed il suo comportamento processuale facevano ritenere il fatto scarsamente offensivo; tale ultimo rilievo giustificava quindi la decisione adottata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. Riccardo Polidoro, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione di legge rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato; invero, l' accertata incapacità reddituale del Ferrieri e la sua impossibilità di provvedere al versamento della cauzione avrebbero dovuto comportare l'esenzione da responsabilità penale per mancanza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica poiché il Tribunale, pur avendo ritenuto accertata l'impossibilità di pagamento della cauzione, ha però ritenuto che l'imputato aveva commesso il fatto volontariamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto è ammissibile, perché la sentenza impugnata è inappellabile a norma dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., e l'impugnazione è sorretta da concreto interesse, in relazione alla formula di proscioglimento più favorevole che essa tende a conseguire (Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019, Raffoni, Rv. 276637- 01) e ai relativi effetti (tra cui quello di scongiurare l'altrimenti prevista iscrizione nel casellario giudiziale, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002: arg., a contrario, ex Sez. 5, n. 48610 del 17/09/2018, M., Rv. 274144-01).
2. Il ricorso è altresì fondato. Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice di cui in imputazione, la quale svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale (cfr. Sez. 1, n. 13575 del 06/02/2001, Varriale, Rv. 218785- 01). Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere.
L'esistenza del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone - dunque - che l'imputato sia in condizione di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economica in capo a lui, comporta l'esenzione da responsabilità, come recentemente ritenuto da Sez. 1, n. 8567 del 12/02/2015, Burgio. urj 4ette-, Pertanto, la la condotta omissiva materialmente tenuta non è rimproverabile a ricorrente, in base al principio di necessaria colpevolezza, correttamente applicato.
3. La sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, assorbite le ulteriore deduzioni svolte nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non