Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by the convicted person without a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted individual rather than by a qualified defense attorney. The applicant, Albert Pranxburgaj, sought a suspended sentence but submitted the petition himself after the 2017 law change requiring legal representation for such appeals. Consequently, the Court ruled that the filing violated procedural requirements, resulting in the dismissal of the request and an order for the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the convicted person are inadmissible and subject to costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RRANXBURGAJ ALBERT nato 1117/11/1989 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; fERGI-ORG—I-0-tv101~-1
RITENUTO IN FATTO
1. Pranxburgaj Albert ricorre avverso l'ordinanza del 21 novembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento alla pena di cui al provvedimento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano n. SIEP 2019/727.
2. Il ricorrente impugna il suddetto procedimento, riservando il deposito delle motivazioni al difensore nominato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 gennaio 2023. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos