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Sentenza — n. 24440/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention home denial due to residual sentence exceeding legal limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giuseppe Cannale's cassation appeal against a decision declaring his requests for probation and home detention inadmissible. The court held that the lower tribunal correctly denied these measures because Cannale's remaining sentence of four years and two months exceeded the statutory threshold for such alternative sanctions. Consequently, the court ruled that the lack of a hearing was not a violation since the ineligibility was based on clear legal criteria rather than discretionary merit assessment.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.: The court may issue a de plano decision on the inadmissibility of alternative execution measures when the request is clearly ineligible based on statutory criteria, without violating the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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probation ineligibility home detention limits residual sentence threshold de plano decision contradictory proceedings execution supervision alternative sanctions proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Invero, la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 cod.
Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 663, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Invero, la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere
Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv.
Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005, Savarino
251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005, Savarino, Rv.
Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000, Angemi
232087; Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000, Angemi, Rv.
Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione
pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv.
Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni
211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da CANNALE GIUSEPPE nato a Bari il 06/02/1975; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari del 21/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe, emesso ai sensi dell'art.666, comma secondo, cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, sono state dichiarate inammissibili le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare (ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) presentate da Giuseppe Cannale, in ragione dell'entità della pena residua superiore al limite fissato per la loro ammissibilità.

2. Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell'avv. Elio Addante, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento dello stesso. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata 'de plano' la inammissibilità delle sopra indicate istanze, anziché nel contraddittorio tra le partii nonostante fosse stata già fissata, al riguardo, l'udienza in camera di consiglio per il giorno 28 febbraio 2023, di talché sarebbe stato impedito al condannato di dedurre sulla ammissibilità delle predette istanze con particolare riferimento alla entità della pena residua. 2.2.

Con il secondo ed il terzo dei motivi il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 666, comma 2, e 663 cod. proc. pen. per avere dichiarato senza il contraddittorio la inammissibilità delle istanze di cui sopra, senza procedere allo scioglimento virtuale del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera successivamente alle istanze in oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorso è infondato.

2. Invero, la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. e il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti per dar modo alle stesse di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, cod. proc. pen., è contemplata, altresì, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".

In altri termini, «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali» e «la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale » (Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 12/1/2016, Ruffolo, Rv. 265857;

Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000, Angemi, Rv. 215368). 2.1. Sicché, onde evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ocu/i, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta». 2.2.

Mentre «l'anticipazione alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità di una decisione sostanzialmente nel merito sull'istanza violerebbe il contraddittorio che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, laddove prevista, garantisce il diritto di partecipazione dell'interessato finalizzato alla possibilità di prospettare le proprie opzioni nella dialettica tra le parti.» Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524).

3. Nel caso di specie, il decreto impugnato non si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, poiché le istanze sono state correttamente dichiarate inammissibili in considerazione dell'entità della pena residua (pari ad anni quattro, mesi due e giorni venticinque di reclusione) come indicato nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera del 7 novembre 2022, emesso successivamente alla originaria istanza del condannato. Quanto poi all'avvenuta fissazione della udienza in camera di consiglio, trattandosi di un provvedimento di natura prettamente amministrativa, essa non precludeva l'emissione del decreto di inammissibilità fondato sulla entità della pena residua superiore ai limiti di legge. Infine, le censure riguardanti il mancato scioglimento del cumulo risultano inconferenti considerato che si procede allo scioglimento del cumulo nella ipotesi, differente rispetto a quella in esame, di reati ostativi alla concessione di misure alternative ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa