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Sentenza — n. 24413/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order rejecting plea bargain due to excessive crime count.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Halilovic Bronzo's appeal against the GIP's order denying a plea bargain. The GIP found the proposed sentence incongruous given the high number of thefts and the lack of a common intent nexus. The court upheld the GIP's discretion, ruling that the volume of offenses justified a stricter penalty despite the defendant's request.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 188 disp. att.; Art. 444, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 27 Cost.; Art. 133 cod. pen.: The judge's assessment of plea bargain congruity must be reasonable and based on objective factors like the number of offenses and offender personality, not arbitrary.

Parole chiave

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plea bargain rejection sentencing congruity GIP execution judge excessive crime count common intent nexus Art 444 code of criminal procedure Art 133 code of criminal law sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 188 disp. att.
Art. 444, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo í parametri dell'art.
Art. 133 cod. pen.
27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo í parametri dell'art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez.
art. 27 Cost
pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo í parametri dell'art.
art. 133 cod. pen
27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo í parametri dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 3779 del 24.11.2020
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BRONZO nato il 30/11/1983 avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sete le conclusioni del PG sT‹ 60-~- tt—Q.. f'‘ X j2j? I‘MIUM-12-t` ) >4 ett IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Torino - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta - ai sensi degli artt.671 cod.proc.pen. e 188 disp.att. - da Halilovic Bronzo. La domanda, con il consenso del PM indicava una pena finale pari a anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. In motivazione si afferma che la pena di cui si prospetta l'applicazione è del tutto incongrua, in rapporto al disvalore, numero (venti) e gravità dei reati (in prevalenza furti) commessi. Si aggiunge, altresì, che anche il nesso della comune ideazione non è ravvisabile.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Halilovic Bronzo, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, secondo il ricorrente non sarebbe adeguato il supporto argomentativo della decisione di rigetto sia sul punto della 'riconoscibilità' del nesso tra i reati sia sul punto del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II punto decisivo è, ad avviso del Collegio, rappresentato dalla valutazione di incongruità della pena. In diritto è ricorrente l'affermazione interpretativa per cui in tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo í parametri dell'art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez.

V n. 3779 del 24.11.2020, rv 280417).3.2 Nel caso in esame l'esercizio del potere di verifica da parte del giudice (espressamente richiamato nel corpo dell'art.188 disp.att.), e il conseguente diniego della domanda, va ritenuto del tutto ragionevole, posto che il numero dei fatti delittuosi (particolarmente elevato) è in quanto tale indicativo di una personalità incline alla ripetizione di condotte devianti, tale da imporre una determinazione più consistente del complessivo trattamento sanzionatorio. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensor