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Sentenza — n. 24408/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for disproportionate satellite crime penalty increases under continuation rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order regarding the sentencing calculation for satellite crimes following a recognized continuation of offenses. The defense argued that the judge applied an illogical internal logic by anchoring satellite penalties solely on prior cognitive judgments without respecting proportional increases. The court ruled that while discretion exists, the execution judge must ensure internal proportionality between individual penalty increments, ordering a new assessment of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 671 comma 2 cod. proc. pen.; The execution judge must ensure internal proportionality between penalty increments for satellite crimes within a recognized continuation, annulling decisions where one satellite crime is disproportionately increased compared to others based solely on prior cognitive evaluations.

Parole chiave

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continuzione reati pena satellite giudice esecuzione proporzione interna Codice Procedimento Penale annullamento ordinanza determinazione pena commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTEIZA SALDANA ALEJANDRO ANTONIO nato il 05/11/1994 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/site le conclusioni del PG R. • 6c-et(5 tt.A.— CADM-CLAI re)t A ..1)-f-LA-k-e-e-4 5 7tz. x (.07.0.0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 giugno 2022 il Tribunale dì Genova - quale giudice della esecuzione - ha riconosciuto sussistente la continuazione (ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen.) tra i fatti oggetto di giudizio nei confronti di Oteiza Saldana Alejandro Antonio (condotte di cessione di sostanza stupefacente, giudicate con le sentenze Corte Appello Genova del 31 ottobre 2018 e del 17 gennaio 2019). 1.1 In sede di determinazione della pena, il G.E. afferma che la violazione più grave è stata sanzionata con la pena di anni uno e mesi otto di reclusione (più la multa), cui vanno aggiunti (per i reati già ritenuti satellite in una delle decisioni) sei mesi di reclusione, nonché altri sei mesi per il reato (giudicato con la seconda sentenza) divenuto satellite a seguito di riconoscimento della continuazione, per un totale di pena detentiva pari ad anni due e mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - di Oteiza Saldana Alejandro Antonio deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Il difensore evidenzia che la pena per il reato 'divenuto satellite' era stata quantificata in cognizione nella misura di mesi otto di reclusione (divenuta mesi sei come reato satellite), mentre gli aumenti per la continuazione già riconosciuta in cognizione e confermati in sede esecutiva sono di gran lunga inferiori a sei mesi (il massimo è di mesi uno di reclusione). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe rispettato una logica di determinazione 'interna' alla riconosciuta continuazione e avrebbe ancorato la quantificazione alle valutazioni del giudice della cognizione in modo del tutto illogico.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ferma restando la discrezionalità del giudice di merito (ed anche del giudice della esecuzione) di apprezzare in concreto la gravità del singolo episodio storico, al fine di determinare l'entità di pena del singolo reato satellite (con il solo limite legale di cui all'art.671 comma 2 cod.proc.pen.), è evidente che in sede di unificazione delle singole violazioni di legge va rispettato un principio di «proporzione interna» tra i singoli aumenti apportati a titolo di continuazione. Nel caso in esame la differenza risulta macroscopica (un singolo reato satellite incide sei volte in più degli altri) e la giustificazione di tale discrasia va operata in termini di comparazione con le violazioni già unificate, lì dove il giudice della esecuzione si rapporta esclusivamente alle valutazioni operate nel giudizio di cognizione sul reato divenuto satellite . Va pertanto disposta nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere est