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Sentenza — n. 23552/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order regarding absent defendant's lack of knowledge of proceedings due to ineffective domicile selection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order rejecting Florin Dima's request for restitution and rescission of the judgment. Dima, declared absent, argued he never knew of the proceedings despite his lawyer's office being his elected domicile, while the lower court found the lawyer's participation sufficient to prove knowledge. The Supreme Court ruled that mere selection of a lawyer's office as domicile, without evidence of an active professional relationship or voluntary evasion, is insufficient to establish knowledge of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 420-ter c.p.p.; Art. 162 c.p.p.: The selection of a defense lawyer's office as domicile does not automatically establish knowledge of proceedings; the court must verify the existence of an effective professional relationship and whether the suspect voluntarily evaded the process.

Parole chiave

Generato dall'IA
absent defendant domicile selection professional relationship restitution of judgment rescission of judgment criminal procedure notification rules domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420-ter c.p.p.
Florin Dima ha chiesto in subordine la rescissione del giudicato, non essendo state disposte le ricerche di cui all'art. 420-ter cod.
Art. 161, comma 4, c.p.p.
In data 12 febbraio 2015, non essendo stato raccolto l'assenso del difensore domiciliatario alla elezione di domicilio, gli atti furono nuovamente notificati allo stesso ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 162, comma 4-bis, c.p.p.
(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod.
Art. 707 cod. pen.
art. 707 cod. pen
art. 157 cod. proc. pen
Il difensore di ufficio, come peraltro affermato nell'ordinanza impugnata, non prestò assenso alla elezione di domicilio presso di sé; le notificazioni, pertanto, avrebbero dovuto esser fatte nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIMA FLORIN nato il 06/04/1982 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANCUZ lette/s~te le conclusioni del PG &%<n>- \t". \>$‘. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di Florin Dima di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 23 dicembre 2016, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2017, che lo ha condannato alla pena di anni uno di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Florin Dima ha chiesto in subordine la rescissione del giudicato, non essendo state disposte le ricerche di cui all'art. 420-ter cod. proc. peri. e non avendo egli mai avuto conoscenza né della sentenza di condanna né della citazione a giudizio. 1.1. La Corte di appello ha rilevato anzitutto l'inammissibilità della domanda di restituzione nel termine, perché non proponibile nel caso di condannato dichiarato assente nel giudizio di cognizione. Quanto alla domanda di rescissione del giudicato, ha rilevato che Florin Doma è cittadino comunitario regolarmente residente sul territorio italiano, con la compagna e la figlia, in alloggio ALER assegnato dal Comune di Milano alla compagna.

Egli fu messo a conoscenza del procedimento a suo carico all'atto della identificazione, nell'immediatezza dei fatti, quando fu eseguita nei suoi confronti la perquisizione che portò al rinvenimento degli attrezzi da scasso di cui all'imputazione a suo carico. Come risulta dall'incarto del procedimento di primo grado, Florin Dima, all'atto della perquisizione e del sequestro, regolarmente residente a Milano, via F. Lope de Vega, n. 50, elesse domicilio presso il difensore di ufficio, avv.to . S. Castagnetti. Presso il difensore, quindi, furono notificati in data 31 marzo 2014 il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro, l'avviso di conclusione delle indagini e l'informazione di garanzia.

In data 12 febbraio 2015, non essendo stato raccolto l'assenso del difensore domiciliatario alla elezione di domicilio, gli atti furono nuovamente notificati allo stesso ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Fu comunque previamente esperiti ben quattro tentativi di notifica dei medesimi atti anche presso la residenza di Florin Dima, tutti infruttuosi. Infine, il decreto di citazione a giudizio fu notificato con le stesse forme dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, avv.to Castagnetti. 1.2. Florin Dima fu quindi regolarmente dichiarato assente.

Il difensore d'ufficio prese parte attivamente alle udienze e non rappresentò mai di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'assistito, che è stato peraltro reperito presso la sua residenza al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione. Nello stesso periodo in cui si svolse il processo penale, Florin Dima propose ricorso avverso il decreto prefettizio di annullamento, notificatogli il 25 gennaio 2015 nella sua residenza, ottenne pima la sospensione e poi l'annullamento, sicché, contrariamente a quanto affermato dal difensore ricorrente, non fu mai eseguito l'allontanamento.

La conclusione è che la eventuale mancata conoscenza dell'esito del processo non è stata incolpevole, ma conseguente all'inerzia e al disinteresse di Florin Dima.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Florin Dima, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il difensore di ufficio, come peraltro affermato nell'ordinanza impugnata, non prestò assenso alla elezione di domicilio presso di sé; le notificazioni, pertanto, avrebbero dovuto esser fatte nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen. Si è prescelta, invece, una forma di notificazione non prevista dalla legge, con conseguente nullità assoluta. Il Tribunale di Piacenza non solo non ha rilevato la nullità, ma ha dichiarato l'assenza senza alcun previo accertamento e senza disporre la doverosa sospensione del procedimento. Florin Dima, a seguito di un provvedimento prefettizio di allontanamento del 21 gennaio 2014, poi annullato dal Tribunale di Milano il 31 luglio 2015, fu espulso dal territorio dello Stato e non era dunque in Italia al momento della notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di ufficio, operata il 16 giugno 2015.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il processo conclusosi con la condanna che ha costituito titolo per l'esecuzione si svolse in assenza dell'imputato, che aveva validamente eletto domicilio presso il difensore di ufficio. Questi, peraltro, siccome l'elezione avvenne prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha aggiunto all'art.162 cod. proc. pen. il comma 4-bis, non aveva facoltà di assentire alla elezione di domicilio, e questa pertanto ha avuto efficacia a prescindere dall'adesione del domiciliatario. La Corte di appello, nonostante le notifiche furono eseguite presso il domiciliatario difensore di ufficio, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rescissione adducendo alcuni dati che, però, non sono tali da consentire il superamento del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" - Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 -. Ha rilevato che, pur dopo che le notifiche erano state eseguite al domicilio eletto e reiterate allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., furono comunque operati ben quattro tentativi, infruttuosi, di notifica alla residenza dell'imputato nel luogo ove questi regolarmente abitava, e senza che questi aderì mai all'invito a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, che ogni volta venne lasciato nella cassetta postale. Ha quindi aggiunto che il difensore domiciliatario, che pure partecipò alle udienze, mai rappresentò di non esser riuscito a mettersi in contatto con l'assistito.

Ha ancora rilevato che Dima, nello stesso periodo in cui erano eseguite nei modi anzidetti le notifiche degli atti penali, esperì ricorso avverso il decreto prefettizio di allontanamento che gli era stato notificato iI25 gennaio 2015, ottenendone la sospensione e poi l'annullamento, senza mai essersi dovuto allontanare dal territorio dello Stato. Si osserva di contro che l'esperimento infruttuoso di ben quattro tentativi di notifica presso la regolare residenza è dato che ben può essere letto nel senso della irreperibilità, pur temporanea, dell'interessato e non già come elemento che attesti che era regolarmente presente e che quindi volle sottrarsi alle notifiche.

La mancata segnalazione ad opera del difensore di ufficio dell'assenza di contatti con l'assistito non equivale, data l'equivocità del mero silenzio, ad attestazione dell'effettività del rapporto professionale e la proposizione di un ricorso avverso il decreto prefettizio nello stesso arco temporale è dato che non ha una significatività tale da escludere la mancata ed incolpevole conoscenza del procedimento. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n