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Ordinanza — n. 23091/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of res judicata on waived appeal grounds under new settlement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged grounds already waived by the defendant during the appellate settlement process. The appellant argued for a lack of reasoning and violation of law regarding generic mitigating circumstances, but the lower court had already applied the new settlement regime where the defendant renounced responsibility claims. The court ruled that since the defendant voluntarily relinquished these specific appeal grounds, the issue is precluded by res judicata, leaving no valid ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the reintroduction of the settlement institution, a cassation appeal is inadmissible if it attacks grounds on which the defendant has renounced in the second instance, as res judicata attaches to those waived points.

Parole chiave

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res judicata on waived grounds appellate settlement regime inadmissible cassation appeal generic mitigating circumstances renunciation of appeal reasons uso di un documento falso procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 497-bis cod. pen
pen., la pena indicata dalle parti di anni due mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTANESE MAURIZIO nato a SAN SEVERO il 02/12/1967 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Maurizio Cartanese ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza in data 6 giugno 2019, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti di anni due mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.

2. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione e violazione di legge c..kwc... t- in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla denegata(cocnessioencA delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. b. 3.1. Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità. 3.2.

Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggíamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o dì inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) 4.

Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma della Cassa delle Ammende, determinabile in euro tremila ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in