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Sentenza — n. 22294/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against contravention sentence, ruling recidiva aggravating circumstance applies to contraventions under Art. 99 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested dismissal of the appeal against a first-instance sentence imposing a short arrest term for a contravention. The court held that Article 99 of the Penal Code permits recidiva aggravation for contraventions, contrary to the Prosecutor's argument limiting it to felonies. Consequently, the cassation court annulled the lower court's decision and ordered the case to be remitted for a new sentencing attempt.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011; The aggravating circumstance of recidiva under Article 99 of the Penal Code applies to contraventions, not merely felonies, rendering a sentence applying it potentially illegal if it exceeds statutory limits.

Parole chiave

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recidiva aggravante reati contravvenzionali Codice Penale sentenza illegale annullamento senza rinvio recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione all'applicazione della recidiva nella sopra indicata fattispecie di natura contravvenzionale, essendo detta circostanza aggravante contestabile solo per i delitti.
Art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Come noto, l'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è un reato di natura contravvenzionale in quanto prevede la pena dell'arresto da uno a sei mesi.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Diversamente da quanto sostenuto dal procuratore generale nella sua requisitoria, il caso di specie rientra nel novero di quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 e sg. cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione all'applicazione della recidiva nella sopra indicata fattispecie di natura contravvenzionale, essendo detta circostanza aggravante contestabile solo per i delitti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013
pen., etre- consentono il ricorso per cassazione per illegalità della pena.Questa Corte, infatti, ha già condivisibilmente affermato la riconducibilità alla nozione di pena illegale della contestazione della recidiva in relazione ai reati contravvenzionali (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: DE SANTI MATTIA nato a VENEZIA il 06/09/1988 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 17 marzo 2022 nel procedimento n. 7205/2021 R.G.N.R., il Giudice monocratico del Tribunale di Vicenza, nell'applicare la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e sg. cod. proc. pen. - previa riduzione per il rito - nella misura di mesi 1 e giorni 5 di arresto nei confronti di Mattia De Santi, ha applicato la recidiva qualificata in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché, essendo stato l'imputato fermato nel Comune di Vicenza, aveva violato l'ordine n. 0038466 del 19 ottobre 2019 - notificatogli il 22 ottobre 2019 - impartitogli dal Questore di Vicenza di allontanamento da detto Comune per un periodo di anni tre, con recidiva reiterata e infraquinquennale, accertato in Vicenza il 27 ottobre 2019.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il pubblico ministero presso la Corte d'appello di Venezia affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione all'applicazione della recidiva nella sopra indicata fattispecie di natura contravvenzionale, essendo detta circostanza aggravante contestabile solo per i delitti.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, stante la conformità della pena irrogata alla cornice edittale prevista dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. Come noto, l'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è un reato di natura contravvenzionale in quanto prevede la pena dell'arresto da uno a sei mesi. Pertanto, in relazione ad esso, non può essere contestata l'applicazione della recidiva che,-ai-sensi—eleWart. 99 cod. pen- contempla solo nel caso in cui l'imputato "...dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro ...". Diversamente da quanto sostenuto dal procuratore generale nella sua requisitoria, il caso di specie rientra nel novero di quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., etre- consentono il ricorso per cassazione per illegalità della pena.Questa Corte, infatti, ha già condivisibilmente affermato la riconducibilità alla nozione di pena illegale della contestazione della recidiva in relazione ai reati contravvenzionali (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684).

3. In conformità al richiamato principio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vi