Italian Court resolves jurisdiction conflict, assigning ordinary court over military court due to defendant's civilian status at the time of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Military Tribunal of Naples and the Ordinary Tribunal of Santa Maria Capua Vetere regarding a crime committed by Antonio Gliottone. The Military Judge argued for military jurisdiction based on the defendant's rank as a Carabinieri officer, while the Ordinary Judge contended that Gliottone was on absolute leave and thus not considered part of the armed forces at the time of the offense. The court ruled that military jurisdiction requires active service status at the moment the crime was committed, thereby declaring ordinary jurisdiction valid and ordering the transfer of files to the Ordinary Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 Cost.; Art. 28 c.p.p.: In peacetime, military courts have jurisdiction only over military crimes committed by active members of the armed forces; if the perpetrator lacked active military status at the time of the offense, ordinary courts possess jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP DEL TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI nei confronti di: GUP DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETEREcon l'ordinanza del 12/12/2022 del GIP TRIB. MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO IDI GIURO; lettefseritite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA crcite-ii-egeRser-e
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli propone conflitto di giurisdizione con il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che con sentenza in data 27 maggio 2022 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione al processo a carico di Antonio Gliottone in ordine al reato di cui all'art. 253 cod. pen., sul presupposto che la condotta delittuosa rientrasse nella giurisdizione del Tribunale militare di Napoli, «attesa la qualifica di Carabiniere rivestita dall'imputato ed essendo la stessa condotta prevista e punita anche dal codice penale militare (art. 167 e 168 c.p.m.)». 1.1.
Il Giudice remittente ritiene di non poter riqualificare il reato contestato nei reati militari di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen. mil . di pace, come indicato dal G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella suddetta sentenza, perché l'imputato alla data della commissione del reato (21 novembre 2020) risultava essere stato posto in congedo assoluto, già a far data dal 12 aprile 2013 (come da provvedimento di congedo in atti), e, pertanto, non poteva considerarsi appartenente all'Arma dei Carabinieri. E, quindi, preso atto della declinatoria di giurisdizione da parte del Giudice ordinario, dispone la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Maria Francesca Loy, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale, quale quello militare, ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando, così, luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario e disponendo, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L' art. 103 Cost., nell'ultima parte dell'ultimo comma, prevede che in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, ponendo in relazione la giurisdizione militare con la qualifica di militare al momento della commissione di detti reati. Nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice remittente, al momento della commissione del reato Gliottone non poteva considerarsi appartenente alle Forze Armate. E, quindi, difettando la qualifica di militare in servizio attivo al momento del fatto, come da combinato disposto del suddetto articolo e degli articoli 1, 3, 7 e 8 cod. pen. mil . di pace, la giurisdizione è del Giudice ordinario.
3. L'estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato, a cura della cancelleria, ai giudici in conflitto e ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private, ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del "rribunale di Santa Maria Capua Vetere; manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. Così deciso in Roma,