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Sentenza — n. 21505/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying therapeutic placement due to factual misrepresentation of sentence served.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Messina Surveillance Court's order denying therapeutic placement for the appellant, Cacciola Yvan. The appellant argued the lower court incorrectly stated he was only detained since January 2022, ignoring his continuous detention since October 2016 and a prior mitigating circumstance. The Court found this factual error significant, as the length of custody and the mitigating circumstance applied during the trial directly impacted the assessment of residual social danger and the principle of gradual progression.

Regesto Legislator

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Art. 94 DPR n. 309/1990; Art. 114 cod. pen.: The Supreme Court annuls a surveillance court order denying therapeutic placement when the lower court substantially misrepresents the duration of custody served or ignores mitigating circumstances, as these facts are essential for assessing residual social danger and applying the principle of gradual progression.

Parole chiave

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therapeutic placement denial surveillance court order factual misrepresentation residual social danger gradual progression principle mitigating circumstance continuous detention prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 94 DPR n. 309/1990
Con ordinanza resa in data 14 settembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha respinto la domanda di affidamento terapeutico (art. 94 dPR n.309/1990) introdotta da Cacciola Yvan.
Art. 114 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CC (0 LA' 1VA-1\i avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sette le conclusioni del PG ? c—R5c-c>e citi.a. coutci4)).0 rlt kte.....0s122-Gutit-tTo ot..« x.. Lcitcrà_t, IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 settembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha respinto la domanda di affidamento terapeutico (art. 94 dPR n.309/1990) introdotta da Cacciola Yvan. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che :

a) la condanna in espiazione, ferma restando l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, è anche per il delitto di concorso in omicidio volontario commesso nel 2016 (alla pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione);

b) vi è disponibilità alla accoglienza presso una comunità terapeutica ìn fase non residenziale;

c) le informazioni sul percorso trattamentale in istituto sono positive, con relazione favorevole degli operatori. Ciò posto, il Tribunale evidenzia che il Cacciola è detenuto dal gennaio 2022 e che, in riferimento alla gravità del delitto in espiazione, appare opportuna la prosecuzione della osservazione in istituto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Cacciola Yvan. 2.1 D ricorrente deduce vizio dì motivazione, anche per travisamento. Si rappresenta in particolare che: a) è erronea la affermazione dello stato detentivo del Cacciola solo dal gennaio 2022, essendo stato arrestato il ricorrente nel mese di ottobre del 2016 con costante restrizione di libertà;

b) al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per omicidio il Cacciola si trovava in arresti domiciliari;

c) in sede di cognizione è stata riconosciuta al Cacciola la circostanza attenuante del contributo di minima importanza ai sensi dell'art.114 cod.pen.. Tanto premesso si sostiene che la applicazione del principio di gradualità della progressione trattamentale (che ha condotto, a fronte di osservazione positiva / al diniego della domanda) sia inficiata dall'errore percettivo relativo alla entità della pena già scontata.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 E' fondata la deduzione di sostanziale travisamento dei dati conoscitivi, posto che la custodia cautelare scontata dal 2016 in avanti oltre ad essere fungibile (e del resto il residuo pena indicato dallo stesso Tribunale è al 2026, il che conferma la fondatezza della doglianza) rende il Cacciola non certo un soggetto appena introdotto nel circuito carcerario. Inoltre, va rilevato che anche l'avvenuta applicazione in sede cognitiva della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. rappresenta un aspetto che non poteva essere trascurato al fine di apprezzare l'eventuale residuo di pericolosità sociale in capo al Cacciola. Si tratta di aspetti - quelli sin qui evidenziati - indubbiamente incidenti sulla decisione e tali da determinare l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuova deliberazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere