Cassation court annuls supervision court order due to absolute nullity from failure to notify hearing summons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Supervision Court's order denying Barbara Coderoni's request for home detention. The lower court had rejected the request without formally notifying the defendant of the hearing date, despite her legal representation. The Court ruled that the failure to serve the summons on the appointed defense counsel constitutes an absolute and irreparable nullity under the Code of Criminal Procedure, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen.: The omission of notification to the interested party of the summons fixing the hearing before the supervision tribunal gives rise to absolute nullity of the concluding act of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Coderoni Barbara, nata il 31/07/1973; Avverso l'ordinanza emessa il 23/09/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 23 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano state richieste congiuntamente da Barbara Coderoni, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare.
2. Avverso questa ordinanza Barbara Coderoni, a mezzo dell'avvocato Angelo Ieraci, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 666, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza di sorveglianza nella quale veniva emessa la decisione censurata non era mai state ritualmente notificate alla condannata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Barbara Coderoni è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui Barbara Coderoni aveva eletto domicilio, nel presente procedimento, presso lo studio dell'avvocato Carlo Arrotta, ubicato a Roma, in Via G. Paisiello n.
12. Rispetto a tale, incontroverso, dato processuale non assume un rilievo decisivo la circostanza che l'avvocato Carlo Arrotta, presso il quale era avvenuta la domiciliazione della ricorrente, nelle more, era stato sospeso, dall'Albo degli Avvocati di Roma, in cui era iscritto. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Gli effetti dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso dal competente Consiglio dell'Ordine, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato quanto ai fini dalla nomina del difensore» (Sez. 5, n. 23096 del 10/07/2020, Afzali, Rv. 279399-01).
Si aggiunga, ferme restando tali dirimenti considerazioni, che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di sorveglianza del 23 settembre 2022, nella f quale veniva emessa l'ordinanza censurata, non veniva eseguita nemmeno presso l'attuale residenza di Barbara Coderoni, sita a Roma, in Via Lorenzo Litta n. 15/A, ma presso un avvocato d'ufficio appositamente nominato ex art. 161 cod. proc. pen. In questa, univoca, cornice, deve rilevarsi che l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di sorveglianza configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto:
«L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657-01). Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143-01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718-01;
Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, De Gregorio, Rv. 202498-01).
3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d