Italian Supreme Court dismisses appeal regarding home detention due to lack of submitted evidence and illegal dwelling context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Balkacem Asfaj inadmissible, rejecting his request for home detention or probation. The lower court denied the measure because the applicant's primary residence was illegally occupied, while the alternative address provided was an office space. The Court found the appeal infounded because the supplementary document containing the new address was never formally submitted to the court and the office location was inherently unsuitable for detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 5, cod. proc. pen.; L. 354/1975, artt. 47 e 47 ter; Art. 284 cod. proc. pen.: An appeal alleging the court failed to consider supplementary documentation is inadmissible if the document was not formally filed with the court and the proposed residence is legally unsuitable for execution of alternative measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASFAJ BALKACEM nato il 05/02/1974 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini, per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 20/9/2022, ha rigettato l'istanza proposta da BALKACEM ASFAJ per ottenere l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare per il residuo della pena pari a mesi 3 e giorni 28.
2. Il Tribunale, dato atto che a carico del condannato non ci sono altri precedenti penali e che risulta un procedimento pendente per una violazione al codice della strada, ha ritenuto che le misure richieste siano ineseguibili presso il domicilio, in quanto questo è da ritenersi inidoneo poiché si trova in un immobile abusivamente occupato (cfr. nota informativa commissariato P.S. Fidene Serpentara) nel quale quindi il condannato si troverebbe in un contesto di illiceità.
3. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso Asfaj Balkacem che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Nel primo, per violazione di legge in relazione all'art. 656, comma 5,cod. proc. pen., 47 e 47 ter L. 354/1975, il difensore evidenzia che dopo la presentazione dell'istanza, nella quale in effetti era stato indicato il domicilio ritenuto inidoneo, è stata depositata una integrazione della documentazione dove è stato indicato un altro immobile, oggetto di regolare contratto di locazione, anche registrato presso l'Agenzia delle Entrate, presso il quale il condannato ha eletto domicilio. Di questa integrazione il Tribunale non pé ha tenuto conto e la motivazione sul punto è inesistente. 3.2. Nel secondo motivo, per violazione di legge in relazione alle stesse norme e anche con riferimento all'art. 284 cod. proc. pen., il ricorrente rileva che l'immobile, benché occupato, sarebbe comunque inserito in un contesto nella sostanza "sano" e che tale circostanza non è stata considerata nell'ordinanza impugnata.
4. In data 23 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Piergiorgio Morosini, chiede l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta inidoneità del domicilio indicato ai fini dell'esecuzione della misura alternativa. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione integrativa depositata prima dell'udienza nella quale era stato indicato un immobile oggetto di regolare contratto di locazione. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), non risulta reperibile la documentazione integrativa ora allegata all'atto di ricorso e che risulterebbe essere stata trasmessa a mezzo pec alla sola Procura della Repubblica. 1.2. Il documento allegato all'atto di ricorso, comunque, si riferisce a un contratto di locazione di un immobile "uso ufficio" che risulta avere quale pertinenza un bagno arredato. Immobile questo all'evidenza inidoneo quale luogo di esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge, anche con riferimento all'art. 284 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che non poteva essere avallata la situazione di illiceità determinata dall'occupazione abusiva dell'immobile, laddove, di contro, si sarebbe dovuto procedere a una valutazione in concreto e complessiva del contesto nel quale l'immobile stesso si trova. Anche tale doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. 2.1.
Il provvedimento impugnato, con il riferimento al contesto di illegalità nel quale si trova l'immobile dove la misura dovrebbe essere eseguita e all'inapplicabilità, anche a prescindere da un giudizio in ordine alla meritevolezza i della stessa, ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni per le quali ha respinto la richiesta della difesa. La motivazione così resa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 2.2. Il Tribunale, sebbene in termini impliciti, inoltre, ha fatto correttamente riferimento a quanto disposto per gli arresti domiciliari dall'art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il rinvio contenuto nell'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., a fronte del quale il Tribunale di sorveglianza fissa le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare secondo quanto stabilito dall'art. 284 cod. proc. perì., infatti, impone di ritenere che anche alla misura alternativa, che ha natura analoga agli arresti domiciliari, si applichi il divieto contenuto nell'art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen. L'art. 47- ter, comma 1, ord. pen., cui poi rinvia il comma 1-bis, d'altro canto, prevede che la detenzione domiciliare possa essere eseguita nella "propria" abitazione, ovvero in uno degli altri luoghi indicati, facendo in tal modo evidente riferimento a una situazione in cui il titolo, in virtù del quale il condannato ha la disponibilità dell'immobile,sia lecito.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di