Cassation annuls appeal judgment for arson due to illogical reasoning regarding CCTV timing discrepancies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment and remanded the case for a new trial. The appellate court had convicted the defendants for arson based on CCTV footage showing their presence near the crime scene, despite a significant time discrepancy between the footage and the alleged fire. The court found the appellate reasoning illogical because it failed to explain how the defendants' presence at a different time could constitute arson without evidence of an error in the camera's clock or a direct link to the specific incident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appellate judgment is annulled if the reasoning regarding the admissibility of evidence or the temporal connection of facts is manifestly illogical and fails to resolve contradictions between the time of the crime and the time of the recorded evidence.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA COSIMO nato a FRAGAG NANO il 24/03/1975 BORCI DANIELE nato a MANDURIA il 05/11/1987 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. Giuseppe Altavilla, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.
Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale di Taranto, in rito abbreviato, ha assolto Cosimo Bevilacqua e Daniele Borci dall'accusa di aver cagionato un incendio appiccando il fuoco ad uno pneumatico davanti alla porta d'ingresso dello studio dell'avv. Lapesa, fatto avvenuto il 31 luglio 2018. Con sentenza del 29 giugno 2022 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sull'impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato i due imputati al risarcimento del danno alla persona offesa quantificato in euro 3.500.
In particolare, nella notte del 31 luglio 2018 era stato constatato l'incendio di uno pneumatico dinanzi alla porta dello studio legale dell'avv. Lapesa. L'incendio era segnalato come avvenuto verso le ore 2.20 della notte. Nessuno aveva visto gli autori del reato. Le immagini di una telecamera di sicurezza posta nella via Verdi del centro storico di Fragagnano che portava anche all'ingresso dello studio legale, ma non riprendeva il luogo in cui era avvenuto il fatto, documentavano che l'imputato Borci, a volto scoperto, era passato in quel luogo durante la nottata; pochi secondi dopo di lui era passata per lo stesso punto anche una persona che portava con se una busta, apparentemente pesante e comunque di dimensioni tali da poter contenere uno pneumatico; questa seconda persona era travisata sul viso da una calza, ma la polizia giudiziaria procedente la aveva riconosciuta in Bevilacqua, persona nota agli investigatori.
Borci, sentito a spontanee dichiarazioni, aveva confermato di essere la persona ripresa dai fotogrammi, riferendo di essere passato in quella via per recarsi in un appartamento di cui aveva la disponibilità, non aveva ammesso collegamenti con il fatto. Con questo materiale istruttorio il giudice di primo grado, dopo aver proceduto ad audizione ex art. 438 cod. proc. pen. del luogotenente dei Carabinieri che aveva redatto l'informatica, aveva assolto gli imputati dal reato loro ascritto, perché la telecamera di sicurezza aveva immortalato il passaggio degli imputati in prossimità del luogo in cui è avvenuto il fatto, ma due ore prima dello stesso, orario che non era compatibile con il loro collegamento con l'episodio incendiario.
Sull'appello della parte civile, il giudice di secondo grado aveva condannato, invece, gli imputati, ritenendo che la loro presenza in prossimità del luogo del reato, e con quelle modalità della condotta ripresa dalla telecamera di sicurezza (erano scappati insieme subito dopo il primo passaggio, senza però recare seco alcuna busta pesante, evidentemente abbandonata sul luogo), non potesse essere considerata una mera coincidenza e fosse univocamente dimostrativa dell'attribuibilità ad essi del reato.
2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso Bevilacqua Con unico motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria perché la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese da Borci, che invece erano non spontanee, ma sollecitate, perché ha ritenuto decisive le immagini che riprendono gli imputati sul luogo del fatto nonostante l'evidente discrasia dell'orario delle riprese rispetto a quelle dell'orario dell'incendio e nonostante non vi siano in atti le immagini dell'orario del fatto, perché ha ritenuto di individuare nelle immagini Bevilacqua nonostante il riconoscimento sia stato fatto in modo irrituale. 2.2 Ricorso Borci Con unico motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria perché la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese da Borci, che invece erano noi-) spontanee, ma sollecitate, perché ha ritenuto decisive le immagini che riprendono gli imputati sul luogo del fatto nonostante l'evidente discrasia dell'orario delle riprese rispetto a quelle dell'orario dell'incendio e nonostante non vi siano in atti le immagini dell'orario del fatto.
3. Il giudizio si è svolto a trattazione scritta. Il Procuratore generale della Cassazione, Valentina Manuali, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di parte civile, avv. Giuseppe Altavilla, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto del tutto sovrapponibili, sono fondati. Nella motivazione della pronuncia della Corte d'appello si legge, in punto di acquisizione delle immagini della telecamera di sicurezza, che l'accertamento degli inquirenti aveva riguardato "principalmente la fascia oraria di riferimento, salvo estendersi anche alle ore immediatamente precedenti", e che nel periodo documentato risultava "esclusivamente il passaggio di Borci e Bevilacqua" (pag. 5 della sentenza).
L'affermazione che nel periodo documentato risultava "esclusivamente il passaggio di Borci e Bevilacqua" è, però, priva di tenuta logica se confrontata con la frase immediatamente precedente, secondo cui l'accertamento degli inquirenti aveva riguardato "principalmente la fascia oraria di riferimento".In particolare, al di là dell'incertezza che suggerisce la frase che l'accertamento è avvenuto "principalmente" nella fascia oraria di riferimento, non si comprende neanche se la fascia oraria di riferimento, cui allude il giudice, sia quella delle 2.20 in cui è stato commesso il reato oppure quella delle 00.20, in cui risulterebbe documentato il passaggio dei due imputati.
Dal combinato delle due frasi in questione non si comprende, infatti, come il giudice abbia risolto la discrasia tra l'orario del passaggio di Borci e Bevilacqua indicato dalla telecamera di sicurezza e l'orario in cui è avvenuto il reato, e se in particolare il giudice abbia ritenuto - in modo che resta legittimo, se sorretto da motivazione logica - che in realtà, anche se non vi era stato un accertamento di polizia sul punto, la telecamera di sicurezza dovesse necessariamente contenere un errore nella impostazione dell'orario. Una conclusione di questo tipo è sorretta da motivazione logica se si afferma che nelle due ore successive al passaggio di Borci e Bevilacqua nessuna persona è transitata più nella via Verdi, purchè si aggiunga anche, peraltro, che alla porta d'ingresso dello studio legale dell'avv.
Lapesa non si possa accedere da altra strada o altro passaggio. Nella motivazione della sentenza, però, non si rinvengono né la prima affermazione (perché vi è solo il riferimento alla circostanza, già valutata, che l'accertamento abbia riguardato "principalmente la fascia oraria di riferimento") né la seconda. Ne consegue che i ricorsi sono fondati e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo g