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Sentenza — n. 20616/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison sentence reduction, ruling revocation of pardon creates new facts overriding preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Alessandro Barberi's cassation appeal against an appellate court order reducing his prison sentence. Barberi argued the court erred by ignoring a prior sentencing order and violated preclusion principles, despite his defense lawyers highlighting dosimetric errors. The court ruled that the subsequent revocation of Barberi's pardon constituted a novel fact, thereby preventing the absolute preclusion effect from blocking the new sentencing calculation.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; In execution proceedings, the principle of preclusion does not operate absolutely when subsequent acts introduce new factual circumstances or legal issues that render previously settled premises erroneous or inapplicable.

Parole chiave

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execution proceedings preclusion principle revocation of pardon ne bis in idem sentencing reduction novel facts appellate court order remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 174, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che, in materia di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prefigura una preclusione allo stato degli atti, che non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto di precedenti decisioni (Sez.
Art. 649, cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv.
Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza
270446-01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv.
Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda
Ne consegue che l'effetto preclusivo non opera laddove, come nel caso di Barbieri, con un atto successivo, vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto, che impongano di ritenere superata la preclusione processuale (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv.
Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, Iannotta
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Barberi Alessandro, nato a Gela il 06/03/1952; Avverso l'ordinanza emessa il 15/06/2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ep l

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15 giugno 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, rideterminava la pena detentiva che Alessandro Barberi doveva scontare in diciassette anni e sette mesi. Tale quantificazione traeva origine dalla revoca dell'indulto, disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta il 10 giugno 2021, che era stato concesso a Barbieri per due anni e sei mesi, con ordinanza emessa dalla stessa Corte I'l dicembre 2009. La revoca dell'indulto comportava l'applicazione di una pena residua di sei anni e tre mesi, alla quale andava aggiunta la pena di undici anni e quattro mesi, irrogata con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 19 luglio 2018.

2. Avverso questa ordinanza Alessandro Barberi, a mezzo dell'avvocato Flavio Sinatra, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 174, 666, 649, 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Caltanissetta non aveva tenuto conto dell'erronea quantificazione della pena detentiva determinata con ordinanza emessa dalla stessa Corte il 5 ottobre 2020, dalla quale si faceva discendere il residuo di pena di sei anni e tre mesi, nonostante l'errore dosimetrico fosse stato segnalato in due memorie difensive, del tutto pretermesse.

Si deduceva, al contempo, che la decisione in esame non aveva tenuto conto della preclusione determinata dal giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 5 ottobre 2020, che aveva quantificato il trattamento sanzionatorio che Alessandro Barbieri avrebbe dovuto scontare in quindici anni e un mese, decorrenti dal 22 gennaio 2014. 2.1. Le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo venivano ribadite con le memorie difensive presentate dall'avvocato Flavio Sinatra il 2 gennaio 2022, con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, anche tenuto conto del giudicato formatosi sull'ordinanza deliberata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 5 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alessandro Barberi è infondato.2. Osserva il Collegio che risulta smentito dalle emergenze processuali l'assunto difensivo, secondo cui la Corte di appello di Caltanissetta non aveva tenuto conto della quantificazione della pena determinata con ordinanza emessa dalla stessa Corte il 5 ottobre 2020, nonostante tale errore dosimetrico fosse stato segnalato in due memorie. Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Caltanissetta, nell'accogliere l'istanza presentata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, quantificava la pena detentiva che Alessandro Barberi doveva espiare in diciassette anni e sette mesi.

Tale quantificazione derivava dalla sommatoria della pena di sei anni e tre mesi, che residuava rispetto a quella determinata con l'ordinanza del 5 ottobre 2020, sopra citata; nonché della pena di undici anni e quattro mesi, irrogata a Barberi con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 19 luglio 2018. A fronte di tale ricostruzione delle frazioni sanzionatorie eseguibili nei confronti di Barberi, nell'originario atto di impugnazione si richiamavano, peraltro genericamente, due memorie difensive da cui sarebbe stato evincibile un errore materiale nella quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato a Barbieri con l'ordinanza del 5 ottobre 2020.

Tuttavia, da questi generici richiami non si evincevano gli elementi indispensabili per il vaglio esecutivo richiesto con riferimento al trattamento sanzionatorio che Barbieri doveva scontare, che, tenuto conto della sommatoria richiamata, veniva correttamente quantificato in diciassette anni e sette mesi di reclusione. Ne consegue che la doglianza, oltre a non consentire di disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nissena, in executivis, è prospettata in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01;

Sez. 2, n. 26725 dell'01/03/2013, Natale, Rv. 256723-01).

3. Considerazioni analoghe valgono per la correlata doglianza, con cui si deduceva che il Giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 5 ottobre 2020, che aveva quantificato la pena detentiva che Alessandro Barbieri doveva scontare in quindici anni e un mese, decorrenti dal 22 gennaio 2014. Osserva il Collegio che, in materia di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prefigura una preclusione allo stato degli atti, che non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto di precedenti decisioni (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329- 01;

Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533-01). Nel processo di esecuzione, infatti, il principio del ne bis in idem mira a evitare la proposizione di domande non sorrette da elementi di novità, che consentono di ritenere superato l'effetto preclusivo formatosi su un precedente provvedimento e devono essere valutati rebus sic stantibus. Una tale preclusione, dunque, non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione - ma comporta una valutazione allo stato degli atti.

Ne consegue che l'effetto preclusivo non opera quando, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengono esaminate nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446-01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841-01). 3.1. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, rispetto all'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 5 ottobre 2020, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta introduceva un elemento di novità, costituito dalla revoca del beneficio dell'indulto precedentemente concesso al condannato, disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta il 10 giugno 2021.

Veniva, in questo modo, revocato l'indulto concesso a Barbieri con ordinanza emessa dalla Corte territoriale nissena l'1 dicembre 2009, per la frazione sanzionatoria di due anni e sei mesi, che comportava la reviviscenza della pena originariamente irrogata al condannato. Né è possibile dubitare delle connotazioni di novità della revoca dell'indulto rappresentata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta rispetto al giudicato invocato dal ricorrente, essendo il provvedimento revocatorio cronologicamente successivo all'ordinanza deliberata il 5 ottobre 2020.

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che l'operatività del principio di preclusione nella materia esecutiva, fondato sulla regola del ne bis in idem, comporta una valutazione allo stato degli atti. Ne consegue che l'effetto preclusivo non opera laddove, come nel caso di Barbieri, con un atto successivo, vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto, che impongano di ritenere superata la preclusione processuale (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785-01; Sez. 3, n, 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 239943-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessandro Barbieri deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i