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Sentenza — n. 20170/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of procedural fault in filing the request for review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the procedural costs. The lower court had rejected a request for review of a detention order based on alleged inconsistencies in the evidence regarding a planned retaliatory murder. The Supreme Court found no procedural fault in the appellant's submission, noting that the evidence sufficiently supported the serious charges of attempted murder and illegal possession of weapons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the associated fines.

Regesto Legislator

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Art. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if the appellant did not act with fault in determining the cause of inadmissibility, thereby shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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procedural fault inadmissibility of appeal detention order review burden of costs criminal procedure code corrispondenza con il difensore testimonianza della vittima partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 13 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 13 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Esente da pecche, dal punto di vista logico, si palesa, del resto, il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame nel ritenere che le frasi pronunziate dagli indagati e le residue acquisizioni investigative convergano nel convincere, nella prospettiva segnata dall'art. 273 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012
Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv.
Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003
253915 - 01; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANGONE GIOVANNI nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/10/2000 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; mtvn rnaietA, lette le conclusioni del P , i quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Giovanni Vangone avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio premeditato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e, gli ultimi due, anche dal nesso teleologico.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate ordinanze attiene all'attività svolta, a partire dal 20 marzo 2022, da Luigi Di Napoli, Christian Cirillo e Giovanni Vangone in pregiudizio dell'avv. Antonio Iorio, già difensore del defunto Andrea Vangone, padre di Giovanni e già esponente di spicco del clan camorristico Gallo-Limelli-Vangone. L'espletata attività investigativa e, in specie, gli esiti delle intercettazioni e delle videoriprese hanno, in particolare, indotto la convinzione che i tre indagati abbiano cooperato all'organizzazione di un atto ritorsivo nei confronti del penalista, al quale, in specie, Luigi Di Napoli ascriveva lo scarso impegno nel patrocinio degli assistiti appartenenti al suo nucleo familiare e la predilezione mostrata, per contro, verso gli esponenti del ceppo dei Gallo, che pure riteneva dovere essere, rispetto a lui, pretermessi per l'inferiore rango criminale.

L'impostazione accusatoria, recepita dai giudici della cautela, postula che Di Napoli ed i complici abbiano ideato un progetto omicidiario, in vista della cui realizzazione hanno avviato una attenta attività di studio e monitoraggio delle abitudini della vittima, tradottasi, a partire dal 20 marzo 2022, in sopralluoghi, verifiche e pedinamenti, in primis all'esterno dell'abitazione del professionista, non riuscendo a conseguire l'intento dapprima, il 23 marzo, per il ritardato transito dell'avv. Iorio sul luogo in cui l'azione criminosa avrebbe dovuto essere portata a compimento e, nei giorni seguenti, per l'intervento delle forze dell'ordine che, venute a conoscenza di quanto era in itinere, erano intervenute ponendo sotto tutela il bersaglio dei malviventi, transitoriamente trasferito, in uno ai familiari, in altro territorio.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto, da un canto, che le condotte realizzate dagli indagati integrino gli estremi del tentato omicidio premeditato, atteso, si legge nel provvedimento impugnato, che «sono stati posti in essere in più tempi atti preparatori ed inequivocabilmente diretti a cagionare la morte dello Iorio» e che «è manifestata in maniera chiara la volontà di uccidere il legale, volontà che è ribadita e riaffermata in più occasioni», ciò che dimostra che «gli indagati non hanno desistito dal loro proposito criminoso ma anzi hanno affinato e rielaborato la loro programmazione al fine di ottenere il risultato voluto, ossia di uccidere l'avvocato Antonio brio».

Ha, d'altro canto, positivamente risolto il dilemma — nella prospettiva, ovviamente, dell'apprezzamento della gravità indiziaria — in ordine al concorso, nei reati ipotizzati, di Giovanni Vangone, emergente da un'unica conversazione del 22 marzo 2022, dalla quale si apprende che egli era stato incaricato da Luigi Di Napoli, unitamente a Christian Cirillo, di effettuare, come in effetti accaduto, come riscontrato dalle immagini estrapolate dalle telecamere, il sopralluogo presso l'abitazione della vittima e, specificamente, di indicare a Cirillo l'ubicazione del cancello dal quale, nottetempo, il legale sarebbe uscito, segnalazione funzionale a che brio fosse individuato e colpito.

Il Tribunale del riesame ha, altresì, rilevato che le frasi pronunziate da Vangone ne confermano il pieno coinvolgimento nella fase esecutiva, oltre che in quella programmatica, ulteriormente attestato dalle perentorie indicazioni da lui rivolte a Cirillo in ordine al punto in cui collocarsi all'atto dell'attuazione del proposito omicidiario. La rilevanza del ruolo di Vangone trova conferma, continua il collegio partenopeo, dalla profonda conoscenza che egli mostra di possedere in merito alle abitudini di vita dell'avv. Iorio, che egli era in grado di localizzare con facilità, essendo a parte persino dell'abitudine dell'uomo di recarsi, insieme alla moglie, presso un determinato ristorante, onde non sorprende che l'odierno ricorrente dovesse partecipare anche al sopralluogo eseguito nella notte tra il 22 ed il 23 marzo 2022, cui, invece, fu assente, in tal senso essendosi risolto su consiglio di Di Napoli, il quale temeva che egli venisse identificato dalla vittima.

Il giudizio di gravità indiziaria è stato esteso, oltre che al delitto di tentato omicidio premeditato, a quelli afferenti l'arma che avrebbe dovuto essere a tal fine utilizzata, ascrivibili, scrive il Tribunale del riesame, «non solo a carico di chi abbia materialmente detenuto e portato in luogo pubblico l'arma, ma anche a carico di chi abbia istigato le relative condotte, partecipando alla realizzazione delle stesse in termini di concorso morale». I reati oggetto di provvisorio addebito sono stati commessi, secondo i giudici della cautela, con modalità tipiche dell'agire delle compagini di camorra ed al fine di consolidare gli assetti interni al clan Gallo-Limelli-Vangone e, in particolare, di ribadire la preminenza del sottogruppo imperniato sul nucleo familiare dei Vangone, secondo quanto, ulteriormente attestato dalle considerazioni svolte, nelle conversazioni oggetto di successiva captazione, dallo stesso avv.

Iorio e dalla moglie.3. Giovanni Vangone propone, con l'assistenza degli avv.ti Giuseppe Perfetto e Giuseppe Ricciulli, i quali hanno sottoscritto due autonomi atti, ricorso per cassazione affidato, nel complesso, a cinque motivi. L'avv. Perfetto, con il primo motivo, lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame qualificato come tentato omicidio condotte, frutto del risentimento nutrito dagli agenti nei confronti dell'avv. Iorio, che, in realtà, erano finalizzate, al più, ad impartirgli una «lezione» — cioè di intimorirlo o, al più, malmenarlo — come, del resto, già eccepito, innanzi al Tribunale del riesame, con una memoria, comprensiva di allegati, della quale il provvedimento impugnato non reca traccia, e come definitivamente dimostrato dalla conversazione registrata alle 22:15 del 22 marzo 2022, nella quale palesi sono i riferimenti alla portata limitatamente lesiva dell'atto in fase di organizzazione.

Segnala, al riguardo, che Vangone, coinvolto nella sola captazione del 22 marzo 2022, non può rispondere del possesso dell'arma, riferito ad un periodo in cui egli si trovava altrove, né dell'attività svolta, in autonomia e senza alcun suo apporto, dai presunti correi i quali, peraltro, hanno architettato un'impresa criminosa che, in quanto compiuta utilizzando un veicolo personalmente noleggiato da Cirillo ed in prossimità dell'abitazione della vittima, li avrebbe esposti a notevolissimi rischi. Con il secondo motivo, l'avv. Perfetto deduce mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione con riferimento all'addebito in materia di armi, elevato a carico di Vangone anche con riferimento ad un lasso temporale in cui egli era ricoverato in ospedale, fondando, per di più, il proprio convincimento su una registrazione audio il cui contenuto i giudici napoletani hanno male interpretato.

Con il terzo motivo, l'avv. Perfetto eccepisce, ancora, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416- bis.l. cod. pen., la cui prova è stata tratta da parole inquinate dal risentimento, quali quelle pronunziate dalla persona offesa e dalla moglie. Aggiunge che lo svolgimento dei fatti di causa non è in alcun modo espressivo di modalità mafiose, né della finalizzazione dell'atto a favorire l'attività del gruppo di presunta appartenenza degli agenti a scapito, peraltro, di una sua articolazione interna.

Con il primo motivo, l'avv. Ricciulli si duole, per parte sua, della carente descrizione, nell'imputazione, dell'attività specificamente addebitata a Giovanni Vangone, cui si ascrive, in termini generici ed indeterminati, di avere cooperato con Di Napoli e Cirillo (i cui comportamenti risultano, invece, adeguatamente tratteggiati), ciò che ha cagionato non marginale vulnus al diritto di difesa. Con il secondo ed ultimo motivo, l'avv. Ricciulli lamenta violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza, nei confronti di Giovanni Vangone, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli senza tener conto della modestia del compendio raccolto a suo carico, circoscritto alla conversazione censurata, il 22 marzo 2022, all'interno dell'abitazione di Luigi Di Napoli, insufficiente a dimostrare la sua consapevole ed efficiente partecipazione al progetto criminoso.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 28 ottobre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr.

Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Con riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza, oltre che di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine ai reati ascrittigli, di esigenze cautelari di intensità tale da imporre l'adozione ed il mantenimento della misura di massimo rigore. Al riguardo, deve essere preliminarmente chiarito, a confutazione dell'obiezione sollevata dall'avv. Ricciulli con il primo motivo e con il conforto di condiviso e consolidato indirizzo ermeneutico, che «In materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare» (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898 - 01); ciò, in quanto «In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio» (Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372 - 01;

Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 01). Nel caso di specie, le condizioni testé indicate risultano senz'altro soddisfatte, per essere stato adeguatamente precisati, nella motivazione dei provvedimenti cautelari, i contorni della contestazione mossa a Giovanni Vangone attraverso la descrizione dei comportamenti di cui egli sarebbe stato protagonista e della più ampia cornice illecita nella quale il suo apporto si sarebbe innestato. Quanto al merito della valutazione espressa dal Tribunale del riesame in ordine alla gravità del quadro indiziario raccolto a carico di Giovanni Vangone, il ricorso non si emancipa da un approccio di stampo eminentemente rivalutativo che, nel proporre una diversa esegesi delle evidenze istruttorie, non riesce ad enucleare, nella motivazione del provvedimento impugnato, precipui profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, tali da eccitare il potere censorio del giudice di legittimità.

Il ricorrente pone l'accento, per un verso, su singoli elementi, il più delle volte tratti dalle intercettazioni, la cui evocazione non è, tuttavia, accompagnata dalla allegazione, o, quantomeno, dalla trascrizione integrale, degli atti investigativi di riferimento (né, va opportunamente aggiunto, dei documenti che egli asserisce di avere allegato alla memoria e che sarebbero stati ingiustificatamente trascurati dal Tribunale del riesame), onde tangibile è, per questa parte, il difetto di autosufficienza delle doglianze che si appuntano, tra l'altro, sull'effettiva disponibilità in capo agli indagati, di un'arma e sulla finalità omicidiaria da loro perseguita.

Pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

Esente da pecche, dal punto di vista logico, si palesa, del resto, il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame nel ritenere che le frasi pronunziate dagli indagati e le residue acquisizioni investigative convergano nel convincere, nella prospettiva segnata dall'art. 273 cod. proc. pen., del fatto che l'attività posta in essere fosse propedeutica ad un'aggressione a scopo omicida, come plasticamente attestato dalle eloquenti parole profferite da Luigi Di Napoli (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata) a proposito della morte della vittima e della contingente disponibilità di una pistola.

Né a diverse conclusioni può, in questa sede, pervenirsi per quanto concerne il livello di coinvolgimento nell'operazione di Giovanni Vangone, strettamente legato al promotore Luigi Di Napoli e latore di un contributo che, per come descritto, nel suo sviluppo, sulla base di quanto registrato il 22 marzo 2022, si inserisce armonicamente in un più ampio contesto, secondo modalità rivelatrici della consapevolezza, da parte dell'odierno ricorrente, del risultato che avrebbe dovuto essere raggiunto e, in uno, dell'utilità delle informazioni e dei suggerimenti da lui elargiti.

Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame, vagliato in ossequio ai noti principi in tema di atipicità e causalità dell'apporto concorsuale, resiste alle obiezioni difensive, in larga parte portato di un differente approccio al materiale investigativo, in sé lecito ma, ovviamente, non idoneo, di per sé, ad evidenziare specifiche fratture razionali all'interno di un ragionamento che, saldamente ancorato ai dati disponibili, non soffre delle segnalate incoerenze, neanche nella parte trae dal principale elemento raccolto nei riguardi di Giovanni Vangone — la conversazione del 22 marzo 2022, che lo annovera tra i protagonisti — conclusioni, in chiave di gravità indiziaria, che si estendono all'intera operazione criminosa e che investono, si è detto, sia la qualificazione del fatto oggetto di ideazione ed organizzazione come omicidio premeditato che la fattiva collaborazione dell'odierno ricorrente, a pieno titolo coinvolto in un progetto le cui coordinate gli erano, secondo il non irragionevole giudizio espresso, nell'ottica della gravità indiziaria, dal Tribunale di riesame, perfettamente note.

Ineccepibile si rivela, similmente, il giudizio espresso dal collegio campano in ordine al concorso morale di Giovanni Vangone nei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Al riguardo, occorre, invero, ricordare, in replica all'eccezione sollevata dal ricorrente, che la fattispecie di porto non postula il diretto e costante contatto e l'oggetto, atteso che, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, «Risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01;

Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915 - 01; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971 - 01). Non meno fragili si palesano, da ultimo, le contestazioni mosse con riferimento all'aggravante speciale, la prova della cui sussistenza, quantomeno nella sua declinazione soggettiva, è affidata ad elementi indiziari che depongono univocamente nel senso di individuare la genesi del grave atto ritorsivo nella scarsa solerzia dimostrata dall'avv. brio nel patrocinare le ragioni di Andrea Vangone e di altri componenti del clan e nell'esigenza, percepita da Luigi Di Napoli e mutuata dai correi, di riaffermare, mediante il compimento di un gesto assolutamente eclatante, la supremazia, in seno al gruppo, dell'ala coesa attorno ai Vangone rispetto a quella dei Gallo.

Una linea esegetica, questa, che non è messa in crisi dalle avverse considerazioni del ricorrente il quale propone, in sostanza, una rilettura alternativa dei fatti imperniata, oltre che sull'attribuzione di finalità meramente intimidatoria all'azione architettata da Luigi Di Napoli e dai sodali, sulla riconduzione della relativa genesi a dinamiche di tipo interpersonale piuttosto che associative.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri