Cassation court annuls penalty for contravention due to missed abbreviated trial reduction but dismisses recidivism claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the fine amount but declared the recidivism argument inadmissible. The appellant argued that the trial court failed to apply the statutory reduction for choosing the abbreviated trial procedure and incorrectly charged recidivism for a contravention. The court ruled that while the fine must be recalculated to account for the procedural reduction, the error in labeling recidivism caused no prejudice to the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The court must apply the statutory reduction for abbreviated trial procedures to contravention penalties, and errors in recidivism characterization for contraventions are inadmissible if they cause no prejudice.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FABUREH LAMIN nato il 25/10/1993 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena; udito il difensore, avvocato PAOLA ARMELLIN, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Asti ha dichiarato Lamin Fabureh colpevole del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, diminuita per la scelta del rito, di 200 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Lamin Fabureh propone, con l'assistenza dell'avv. Michele Aufiero, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare la riduzione di pena derivante dalla praticata opzione per il giudizio abbreviato. Con il secondo motivo, lamenta che gli sia stata erroneamente contestata la recidiva, istituto applicabile esclusivamente in caso di commissione di delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato perché, in effetti, il Tribunale, dopo avere determinato la pena da infliggere all'imputato in 300 euro di ammenda ed averla ridotta di un terzo ex art. 62 -bis cod. pen., ha trascurato di operare l'ulteriore riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, della quale ha pure espressamente dato atto. Considerato che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., prevede, per le contravvenzioni, la riduzione della sanzione alla metà, deve disporsi, in questa sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al profilo considerato, con rideterminazione della pena in cento euro di ammenda.
2. Il secondo motivo è, invece, privo di pregio, posto che il giudice di merito non ha in alcun modo tenuto conto della recidiva, la cui erronea contestazione con riferimento a fattispecie contravvenzionale non ha arrecato pregiudizi di sorta all'imputato, il quale non ha, pertanto, interesse a dolersi dell'imprecisa formulazione dell'imputazione. Consegue la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, della censura. (
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in euro 100,00 di ammenda. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.