Cassation court dismisses appeal against probation violation sentence for lack of habitual contact proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating probation conditions regarding habitual association with convicted persons. The appellant argued that three brief meetings in a small town constituted only occasional encounters, but the court rejected this, citing established case law requiring multiple stable contacts to prove habitual behavior. Consequently, the court affirmed the sentence reduction for lack of recidivism while maintaining the conviction based on the proven frequency and concentration of the meetings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011: The violation of the prohibition to habitually associate with convicted persons requires a plurality and stability of contacts, rendering occasional or sporadic meetings insufficient to constitute the required habitual behavior.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PECORARO ANTONINO nato a SCIACCA il 30/05/1996 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca nei confronti di Antonino Pecoraro, ha ridotto la pena, ritenuta non contestata la recidiva, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.
Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver contravvenuto agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza e in particolare la prescrizione "di non associarsi abitualmente a pregiudicati e a pedsone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", dall'aprile al maggio 2016 in Sciacca. Ha osservato che, nel breve arco temporale che va dall'Il aprile al 7 maggio 2016, è stata accertata una pluralità di incontri con soggetti pregiudicati, tale da integrare la prescritta abitualità: 111 aprile con Marco Gambino; ilií maggio con Edoardo Ignazio Dimino e Rosario Dario Monte; il 7 maggio con Edoardo Ignazio Dimino.
Con riferimento alla pena ha escluso la recidiva perché non correttamente contestata e ha ridotto il quantum, operando sulla pena base la riduzione per le già riconosciute attenuanti generiche che erano state poste in equivalenza con la recidiva.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Antonino Pecoraro, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La sentenza ha trascurato la mancanza di "abitualità della frequentazione" dell'imputato con soggetti pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione. Per la giurisprudenza di legittimità l'abitualità che caratterizza il fatto tipico non coincide con una frequentazione occasionale o episodica, ma richiede una ripetitività che dia conto di un modus comportamentale. Si deve allora considerare che anche diversi episodi possono verificarsi per mera casualità, specie se il luogo ove avvengono si sostanzia in un piccolo Comune.
Nel caso in esame, la presenza di tre incontri nell'arco di un mese non può far ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie imputata. Non può escludersi, anche in ragione del luogo ove si sono verificati i fatti, che si sia in presenza di una moltitudine di incontri occasionali, come tali irrilevanti ai fini della sussistenza del requisito della abitualità. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Non è dato conto delle ragioni per le quali è stata considerata congrua la pena irrogata.
Una volta esclusa la recidiva, la complessiva considerazione della gravità del fatto avrebbe dovuto subire un ridimensionamento in 'rmini di dosimetria della pena.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha concluso per iscritto insistendo nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2. La Corte di appello ha dato atto che in uno spazio temporale di poco meno di due mesi l'imputato ebbe plurimi incontri con soggetti pregiudicati: ciò avvenne 1'11 aprile 2016 con tale Marco Gambino; il 3 maggio 2016 con Edoardo Ignazio Dimino e Rosario Dario Monte; il 7 maggio 2016 con Edoardo Ignazio Dimino. A fronte di tali accertamenti la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di incontri casuali, occasionali è meramente congetturale e come tale non può meritare considerazione. La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati)" - Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Rv. 278942 -.
3. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha motivato adeguatamente. Esclusa l'aggravante della recidiva, che in primo grado era stata posta in equivalenza con le attenuanti generiche, la Corte territoriale ha coerentemente applicato la diminuzione conseguente alle attenuanti, peraltro riconoscendo la massima estensione possibile, sulla pena base sì come determinata in primo grado. Il rilievo di ricorso secondo cui la determinazione della pena base, operata in primo grado e confermata in appello, era il frutto anche della recidiva, che poi in appello è venuta meno, non trova fondamento.
La pena base, come precisato dal giudice di primo grado, è stata la risultante dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non già (anche) della recidiva, la cui incidenza ha riguardato soltanto il tratto successivo di determinazione del trattamento sanzionatorio. Data la modesta entità della pena base, solo di qualche mese maggiore del minimo edittale, il giudizio di congruità non necessita di una diffusa motivazione, secondo il principio di diritto per il quale "nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." - Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464 -.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu