Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence for family mitigation. The court rejects the claim that the defendant's family situation warrants leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory mitigation based on his family situation, specifically visiting children with his ex-wife. The lower court rejected this claim because the appellant failed to provide concrete evidence of marriage, children, or custody arrangements, and was found at his brother's house upon return.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 62, n. 1 c.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate factual allegations regarding mitigating circumstances with concrete evidence, rendering the complaint generic and unsupported by the record.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZOTAJ ARBER nato in Albania il 12/02/1989; avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha, tra l'altro, confermato quella emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 novembre 2020, che aveva condannato Zotaj Arber alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98, perché in qualità di straniero espulso (con il nome di Thairi Arber) dal territorio dello Stato a seguito di espulsione disposta, ai sensi dell'art.16, comma 5, d.lgs. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Genova con decreto n.2212/2019 del 2 aprile 2019 e con uscita dal territorio nazionale in data 24 febbraio 2020, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato. Fatto accertato in Genova il giorno 13 ottobre 2020.
2. Avverso la predetta sentenza Zotaj Arber, per mezzo dell'avv, Luca Rinaldi, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. '606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.1, cod. pen. In particolare, deduce cheiavendo fatto rientro in Italia per potere vedere i figli affidati alla ex moglie, l'invocata attenuante doveva essergli riconosciuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Infatti, la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame riguardante la richiesta di riconoscimento della citata attenuante, evidenziando che l'imputato non aveva fornito alcun riscontro rispetto alla dedotta situazione famigliare, come il matrimonio, la nascita dei figli, la separazione e l'affidamento dei figli alla madre con il suo diritto a visitarlise che, tra l'altro, egli era stato trovato - a seguito di un controllo - presso l'abitazione del fratello. Orbene, il ricorso risulta assolutamente generico perché omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per negare l'attenuante di cui sopra e non contesta la mancata allegazione di qualsiasi concreto elemento a conferma della dedotta situazione famigliare del ricorrente.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così