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Sentenza — n. 16508/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate order revoking probation for third time without verifying if grounds were known to prior judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Campobasso Court of Appeal's order revoking the conditional sentence suspension granted to Luigi Ciciliano for the third time. Ciciliano argued the appellate court failed to verify whether the statutory grounds for revocation were already known to the original sentencing judge. The court held that the executing judge must review the prior judgment file to confirm if such grounds were documentarily known before revoking the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; The executing judge must verify whether grounds for revoking conditional sentence suspension were documentarily known to the original judge before proceeding with revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension probation revocation statutory grounds known executing judge duty third time revocation sospensione di pena riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164, comma 4, cod. pen.
A ragione della decisione osserva che ricorrono le condizioni ostative di cui al disposto dell'art. 164, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto
264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICILIANO LUIGI nato a SAN SEVERO il 12/05/1984 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Luigi Ciciliano con sentenza emessa dal medesimo Ufficio giudiziario in data 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022. A ragione della decisione osserva che ricorrono le condizioni ostative di cui al disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., poiché il beneficio era stato già concesso al condannato per due volte con precedenti sentenze, anch'esse divenute irrevocabili.

2. Propone ricorso per cassazione Ciciliano, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello aveva revocato il beneficio senza avere effettuato la doverosa verifica in ordine alla conoscibilità da parte del giudice della cognizione delle condizioni ostative rilevate in sede esecutiva.

3. Il ricorso è fondato È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il benefitio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). Nel caso di specie non risulta che la Corte di appello, prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note al giudice procedente.

4. Il provvedimento impugnato va per tali ragioni annullato con rinvio per nuovo giudizio che dovrà osservare l'obbligo di verifica sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso. Così de