Court dismisses appeal attempting to raise procedural nullities in execution phase after judgment became final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's attempt to challenge the enforceability of a final judgment based on alleged procedural nullities. The prisoner argued that notifications to his counsel were invalid due to lack of proper representation and contact, while the prosecution insisted the process was regular. The court ruled that such defects must be raised during the original trial, as the execution phase cannot reopen issues precluded by the finality of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179 cod. proc. pen.; Art. 670 cod. proc. pen.: Procedural nullities or defects occurring before the formation of res judicata must be raised during the cognizance trial; they cannot be invoked in the execution phase to challenge the enforceability of a final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSENTINO FRANCESCO nato a ROMA il 01/05/1970 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Silvia Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta con cui il difensore del ricorrente ha insistito per raccoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Francesco Cosentino di dichiarare la non esecutività della sentenza del Tribunale di Roma del 16 aprile 2021, irrevocabile il 30 settembre 2021 e di restituirlo nel termine per proporre appello.
Nella istanza il condannato sosteneva che le notifiche dell'avviso di conclusione indagini e decreto di citazione a giudizio erano nulle in quanto quelle al difensore erano state effettuate a persona non iscritta all'albo e poi a difensore d'ufficio con cui non erano mai avvenuti contatti, mentre quelle all'imputato erano avvenute con forme che non garantivano la reale conoscenza dell'atto. Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza rilevando che la conoscenza del processo era garantita dall'esser stato sottoposto l'indagato a perquisizione nel corso della quale aveva nominato difensore di fiducia, poi risultato non iscritto all'albo, e che la procedura di notifica si era regolarmente perfezionata.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui sostiene che il verbale di perquisizione dimostra solo che l'imputato era a conoscenza del procedimento, ma non del processo, che la dichiarazione di assenza non è stata correttamente pronunciata in giudizio, che non vi è mai stato contatto con il difensore d'ufficio e che il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, infatti, mira a dedurre davanti al giudice della esecuzione una (asserita) nullità del giudizio di cognizione, mai eccepita nel corso dello stesso. Una operazione di questo tipo non è consentita nel sistema processuale, in cui finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell'art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez.
U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). La giurisprudenza di questa Corte non ammette, infatti, che in sede di incidente di esecuzione possa attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione. E' rimasta, infatti, immutata la tradizionale affermazione di principio, secondo la quale con lo strumento dell'incidente di esecuzione non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, nullità o inutilizzabilità, che siano occorse prima della formazione del giudicato, compresa la irregolare costituzione del rapporto processuale di cognizione: la relativa denuncia ad iniziativa della parte interessata o il relativo rilievo giudiziale devono avvenire durante il processo, attivando i mezzi d'impugnazione nei confronti della decisione che definisce il grado e che, per derivazione, ne è a sua volta inficiata.
In difetto della deduzione con l'impugnazione, i vizi, anche ammesso siano sussistenti, restano sanati dall'irrevocabilità della decisione. Le nullità, infatti, pur se assolute ed insanabili, trovano il loro limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato (Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, citata). Deve, pertanto, escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento.
La struttura testuale della disposizione e la sua funzione non consentono di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico. Il ricorso, che mira a recuperare in esecuzione una (asserita) causa di nullità non sollevata a suo tempo in giudizio, è, pertanto, inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.