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Sentenza — n. 15144/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's annulment of conviction due to discrepancy between charged and proven facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court rejected the appeal filed by Saba Valerio against the second-instance court's annulment of his aggravated assault conviction. The appellate court had found the original trial decision null because the evidence proved an attempted murder, differing from the charged offense. The court ruled that the second-instance judge correctly applied procedural rules allowing a change in the factual characterization of the crime, thereby dismissing the appellant's procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 521 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 604 cod. proc. pen.: The second-instance court may annul a first-instance judgment if the proven facts differ from the charged facts, necessitating a remand to the public prosecutor.

Parole chiave

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attempted murder aggravated assault appellate annulment procedural nullity factual discrepancy remand to prosecutor criminal procedure revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 521 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 598 cod. proc. pen.
sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art.
Art. 604 cod. proc. pen.
598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art.
art. 522 cod. proc. pen
604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. n.455 del 3.12.2021
Sez. n.455 del 3.12.2021, dep.2022, rv 282514) non ha attitudine a passare in giudicato avendo forma di sentenza, ma natura di ordinanza (art.521 comma 2 cod.proc.pen.).
Sez.VI n. 40966 del 1.10.2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABA VALERIO nato a ALGHERO il 21/07/1994 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo t:e .X.Z W.0 otkA Go.x2)-3 udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2020 il Tribunale di Sassari ha affermato la penale responsabilità di Saba Valerio in relazione alla contestazione di lesioni aggravate - in danno di Spano Emanuel - a mezzo di un coltello (fatto del 30 dicembre 2012), con condanna alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione. In motivazione si ripercorre la dinamica del fatto lesivo nel modo che segue. Secondo la persona offesa, durante un litigio, Saba Valerio lo avrebbe colpito sedici volte con l'uso del coltello (all'addome e alle gambe). Ne sarebbe seguito un ricovero ospedaliero di sette giorni, documentato in atti .

2. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, investita dalla impugnazione del solo condannato, con sentenza emessa in data 30 novembre 2021 ha annullato ai sensi dell'art.604 cod.proc.pen. la prima decisione disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. In motivazione si rileva che:

a) la deposizione resa dalla persona offesa Spano Emanuel è coerente con le complessive risultanze processuali;

b) i colpi inferti agli arti, numerosi e in rapida successione, vanno ritenuti idonei a cagionare la morte del soggetto preso di mira. Ne deriva, secondo la Corte di merito, la nullità della decisione impugnata - influenzata da erronea percezione di alcune risultanze istruttorie - dovendosi ritenere sussistente un fatto (il tentativo di omicidio) diverso da come descritto nella contestazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Saba Valerio, deducendo al primo motivo erronea applicazione della disciplina processuale di cui all'art.604 cod.proc.pen. . Si tratta di motivo assorbente, posto che le residue doglianze riguardano aspetti di merito che non possono proporsi in questa sede ma - in caso di infondatezza del primo motivo - innanzi al giudice del procedimento derivato dalla decisione che qui si impugna. 3.1 Ciò posto, secondo il difensore del ricorrente l'applicazione del 521 comma 2 cod.proc.pen. in secondo grado non era consentita, nel caso in esame, stante la proposizione dell'atto di appello da parte del solo condannato. Vi sarebbe, pertanto, violazione dei principi sottesi all'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art.597 cod.proc.pen. .

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La decisione emessa dalla Corte di secondo grado, pur se ricorribile (v. Sez. n.455 del 3.12.2021, dep.2022, rv 282514) non ha attitudine a passare in giudicato avendo forma di sentenza, ma natura di ordinanza (art.521 comma 2 cod.proc.pen.). Da qui la pregiudizialità del primo motivo di ricorso, posto che trattasi di una decisione tesa a determinare in realtà la prosecuzione del procedimento, nel cui ambito andranno nuovamente affrontate le questioni ricostruttive dei fatti. Quanto alla esistenza del potere del giudice di secondo grado di applicare la previsione di legge di cui all'art.521 comma 2 cod.proc.pen., ad avviso del Collegio, lo stesso va riconosciuto come esistente in via generale .

Sul tema occorre dare continuità al principio affermato da Sez.VI n. 40966 del 1.10.2015 (rv 265607) secondo cui la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

Il ricorso va pertanto dichiarato infondato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 20